L’Inps, con proprio messaggio n. 2200 dell’1.7.2026, fornisce le istruzioni operative per l’attuazione delle misure di sostegno al reddito destinate ai lavoratori e ai datori di lavoro colpiti da eventi meteorologici eccezionali nelle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia a partire dal 18 gennaio 2026.
Punti principali:
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Destinatari e durata:
- Lavoratori subordinati del settore privato (esclusi agricoli) impossibilitati a lavorare presso sedi operative nei territori colpiti: massimo 90 giornate di sostegno.
- Lavoratori residenti/domiciliati nei comuni colpiti, impossibilitati a recarsi al lavoro anche fuori dai territori: massimo 15 giornate.
- Inclusi anche lavoratori somministrati e distaccati che operano nei territori interessati.
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Periodo di riferimento:
- La misura copre il periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026.
- Il requisito di residenza/domicilio o dipendenza deve essere soddisfatto almeno dal 19 gennaio 2026 (primo giorno lavorativo utile).
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Compatibilità e importi:
- L’ammortizzatore unico è incompatibile con altri trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa.
- L’importo massimo mensile per il 2026 è di 1.340,56 euro.
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Modalità di richiesta:
- I datori di lavoro devono inviare i flussi “Uniemens-Cig” (UNI41) secondo le modalità consuete, indicando le ore di sospensione giornaliera da indennizzare.
- Le denunce vanno inoltrate preferibilmente entro due mesi dal periodo di integrazione o entro 60 giorni dalla comunicazione di autorizzazione.
- Il numero massimo di giornate richiedibili per lavoratore è 90, anche in presenza di più domande o datori di lavoro diversi.
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Altre precisazioni:
- Il lavoratore deve risultare in forza presso il datore di lavoro richiedente o utilizzatore/distaccatario per tutto il periodo richiesto.
- Il flusso UNI41 è unico per ogni mensilità e deve riportare tutte le giornate e i ticket di integrazione richiesti nel mese.
