L’Inps, con proprio messaggio n. 2124 del 26.6.2026, illustra le procedure per la trasformazione automatica dell’assegno ordinario di invalidità (AOI) in pensione di vecchiaia per i lavoratori che soddisfano i requisiti previsti dalla legge, anche nel sistema contributivo e con il beneficio per le lavoratrici madri.
Punti principali:
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Trasformazione AOI in pensione di vecchiaia, nel sistema contributivo
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Avviene d’ufficio al raggiungimento dell’età pensionabile (67 anni per il 2025-2026, con successivi adeguamenti, nel 2027, 67 ed 1 mese e nel 2028, 67 e 3 mesi) e almeno 20 anni di contributi e con un importo della pensione non inferiore all’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia), annualmente rivalutato, oppure a 71 anni, fino al 31.12.2026, 71 e 1 mese nel 2027 e 71 e 3 mesi nel 2028, con almeno 5 anni di contributi effettivi, senza importo soglia.
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I periodi di godimento dell’AOI senza attività lavorativa sono validi solo per il diritto alla pensione, non per il calcolo dell’importo.
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L’importo della pensione non può essere inferiore a quello dell’AOI percepito al momento del pensionamento.
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Per i titolari di assegno ordinario di invalidità liquidato nel sistema contributivo a seguito dell’esercizio della facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995, la trasformazione dell’AOI in pensione di vecchiaia opera al compimento dell’età pensionabile (67 anni per il biennio 2025-2026, 67 anni e 1 mese per l’anno 2027, 67 anni e 3 mesi per l’anno 2028, da adeguare agli incrementi della speranza di vita), in presenza di almeno venti anni di contribuzione (quindi senza importo soglia).E’ chiaro che la facoltà di opzione può essere esercitata durante la vita lavorativa o, al più tardi, entro il mese precedente la data di decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità, stante la natura pensionistica dello stesso. Pertanto, la predetta facoltà è preclusa in sede di trasformazione dell’AOI in pensione di vecchiaia.
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Beneficio per le lavoratrici madri che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
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Le lavoratrici madri possono richiedere l’anticipo dell’età pensionabile o un coefficiente di trasformazione maggiorato per l’importo della pensione.
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La richiesta va presentata entro il mese precedente la decorrenza della pensione di vecchiaia, specificando il numero di figli.
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Se la pensione decorre retroattivamente rispetto all’AOI già erogato, quest’ultimo viene revocato e compensato con la pensione spettante.
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In assenza di domanda nei termini, il beneficio non può essere riconosciuto.
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