In data 19 giugno 2026 la COVIP, con Deliberazione del 19 giugno 2026, ha adottato le Direttive in materia di adesione automatica, recanti chiarimenti operativi in ordine alle fattispecie di adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione e dei lavoratori dipendenti del settore privato non di prima assunzione che, successivamente al 30 giugno 2026, attivino un nuovo rapporto di lavoro, in attuazione delle modifiche introdotte dalla legge 199/2025 al decreto legislativo 252/2005.
Ecco i punti principali:
-
Decorrenza e ambito di applicazione
- Dal 1° luglio 2026, l’adesione automatica si applica ai lavoratori di prima assunzione nel settore privato (esclusi i domestici) e, con adattamenti, anche a chi attiva un nuovo rapporto di lavoro dopo tale data ed è già iscritto a una forma pensionistica complementare.
- Non riguarda i lavoratori pubblici né chi non cambia lavoro dopo il 30 giugno 2026.
-
Meccanismo di adesione automatica
- All’atto della prima assunzione, il lavoratore è automaticamente iscritto alla previdenza complementare prevista dagli accordi collettivi applicabili all’azienda.
- Il datore di lavoro deve fornire un’informativa dettagliata sulle opzioni disponibili e sulle tempistiche.
- Il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica entro 60 giorni dall’assunzione, con effetto retroattivo.
- Se non esistono accordi collettivi, l’adesione automatica avviene al fondo residuale COMETA, solo con il TFR e senza contributi aggiuntivi.
-
Contribuzione e TFR
- Oltre al TFR, sono previsti anche i contributi a carico di datore e lavoratore secondo quanto stabilito dai contratti collettivi.
- Se la retribuzione annua è inferiore all’assegno sociale, il lavoratore può escludere la propria contribuzione.
- I versamenti partono dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni e comprendono quanto dovuto dalla data di assunzione.
-
Lavoratori non di prima assunzione
- Se già iscritti a una forma pensionistica complementare con conferimento del TFR, il meccanismo di adesione automatica si applica anche a loro in caso di nuovo rapporto di lavoro, salvo rinuncia entro 60 giorni.
- Se non conferiscono il TFR, il nuovo datore gestisce il TFR secondo l’art. 2120 del codice civile.
-
Esclusioni e precisazioni
- Non si applica ai contratti a tempo determinato inferiori a 60 giorni o se il rapporto cessa prima di tale termine.
- Le direttive sostituiscono integralmente le precedenti dal 1° luglio 2026.
