L’Inps, con propria circolare n. 68 del 19.6.2026, fornisce le istruzioni operative per l’attuazione della convenzione tra INPS e INARCASSA, che regola il trasferimento diretto dei contributi pensionistici indebitamente versati dai lavoratori autonomi a un ente previdenziale diverso da quello competente.
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Soggetti interessati
- Lavoratori autonomi che hanno versato contributi previdenziali in buona fede all’ente sbagliato (INPS o INARCASSA).
- Ingegneri e architetti iscritti all’albo e obbligati a INARCASSA, oppure soggetti che devono versare alla Gestione separata INPS.
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Somme oggetto di trasferimento
- Solo i contributi IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) versati erroneamente dal 1° gennaio 2001 in poi, o anche per periodi precedenti secondo il codice civile.
- Non sono trasferibili i contributi già utilizzati per liquidare prestazioni pensionistiche o quelli destinati a prestazioni assistenziali.
- Il trasferimento avviene senza interessi o sanzioni.
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Adempimenti operativi
- Le procedure di trasferimento sono informatizzate e gestite dalle strutture territoriali di INPS e INARCASSA.
- Le informazioni vengono scambiate esclusivamente in via telematica, nel rispetto della normativa sulla privacy.
- Sono specificate le modalità di accredito e le causali da indicare nei bonifici.
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Istruzioni contabili
- Sono dettagliate le modalità di imputazione contabile delle somme trasferite tra gli enti, sia in caso di trasferimento da INPS a INARCASSA che viceversa.
Durata della Convenzione
La convenzione ha durata triennale (fino al 7 maggio 2028), rinnovabile una sola volta per altri tre anni.
Allegato Convenzione Inps/Inarcassa
