L’Inps, con proprio messaggio n. 2035 del 18.6.2026, riassume le principali informazioni sull’assistenza fiscale e la gestione dei conguagli 730-4 per pensionati e beneficiari.
1. Assistenza fiscale 2026
- L’INPS, come sostituto d’imposta, gestisce i conguagli fiscali per chi presenta il modello 730, sulla base dei risultati trasmessi tramite il modello 730-4.
- È disponibile una guida dettagliata sul sito INPS e sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
2. Requisiti per la gestione del 730-4 da parte di INPS
- L’INPS può gestire il 730-4 solo se esiste un rapporto di sostituzione d’imposta (cioè se il dichiarante percepisce una prestazione imponibile IRPEF nel 2026).
- Non sono gestite le prestazioni esenti (es. assegno sociale, pensioni di invalidità civile, assegno unico, ecc.).
- Se la prestazione imponibile è cessata prima del 1° aprile 2026 o il dichiarante percepisce solo prestazioni assistenziali, l’INPS respinge il modello 730-4 con appositi codici di diniego (CP, CT, ES).
3. Servizi online per i cittadini
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Tramite il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, accessibile con SPID, CIE, CNS o eIDAS, è possibile:
- Verificare la ricezione e l’abbinamento dei dati 730-4.
- Visualizzare eventuali dinieghi e i dettagli di trattenute/rimborsi.
- Richiedere online l’annullamento o la variazione della seconda/unica rata di acconto IRPEF o cedolare secca (entro il 10 ottobre 2026).
- Revocare richieste precedenti o chiedere il diniego della gestione se l’INPS è stato indicato per errore come sostituto.
- Le stesse funzioni sono disponibili anche tramite l’app INPS mobile.
4. Annullamento/variazione acconti
- Le richieste di annullamento/variazione della seconda rata di acconto IRPEF o cedolare secca presentate dopo l’elaborazione delle prestazioni di novembre 2026 avranno effetto su dicembre 2026, con eventuale rimborso dell’importo trattenuto a novembre.
5. Gestione delle risultanze contabili
- L’INPS riceve i modelli 730-4 dall’Agenzia delle Entrate e comunica solo i casi di diniego.
- Le risultanze possono essere bloccate su disposizione dell’Agenzia delle Entrate; in tal caso, eventuali conguagli saranno gestiti direttamente dall’Agenzia.
- In caso di impossibilità a completare i conguagli (es. cessazione prestazione, decesso, incapienza), l’INPS informa l’interessato o gli eredi, che dovranno versare autonomamente gli importi residui.
- In caso di decesso, gli eredi devono versare i debiti e possono chiedere il rimborso dei crediti all’Agenzia delle Entrate.
- Il termine ultimo per la presentazione del modello 730 è il 30 settembre 2026; se il modello arriva dopo giugno, il numero di rate applicabili potrebbe essere inferiore a quello richiesto dal contribuente.
