La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria dell’11 giugno 2026 ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 17 giugno 2026, è pari al 2,40%.
L’Inps, con propria circolare n. 64 del 16.6.2026, comunica l’aggiornamento dei tassi di interesse e delle sanzioni civili per il pagamento dilazionato, differito o omesso dei contributi previdenziali e assistenziali, a seguito dell’aumento del tasso di interesse della BCE all’11 giugno 2026.
Punti principali
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Nuovo tasso BCE: Dal 17 giugno 2026 il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) è pari al 2,40%.
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Interesse di dilazione e differimento:
- Dal 17 giugno 2026, l’interesse per rateizzazioni e differimenti dei contributi è fissato al 4,40% annuo.
- I piani già emessi non subiscono modifiche.
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Sanzioni civili:
- Per omesso o ritardato pagamento (art. 116, comma 8, lett. a, legge 388/2000): sanzione civile pari al 7,90% annuo (2,40% + 5,5 punti).
- Se il pagamento avviene entro 120 giorni dalla scadenza, spontaneamente e in unica soluzione, la sanzione è ridotta al 2,40% annuo.
- Per evasione (art. 116, comma 8, lett. b): sanzione pari al 30% annuo, massimo 60% dell’importo dovuto. Se la denuncia è spontanea e il pagamento avviene entro 30 giorni, la sanzione è ridotta al 7,90%; entro 90 giorni, al 9,90%.
- Nei casi previsti dal comma 10 dell’art. 116, la sanzione è pari ai soli interessi legali.
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Sanzioni ridotte in procedure concorsuali:
- In caso di procedure concorsuali, le sanzioni ridotte sono calcolate al tasso BCE (2,40%) o, per evasione, al tasso BCE + 2 punti (4,40%), ma non inferiori al tasso legale.
