L’Inps, con proprio messaggio n. 1972 dell’11.6.2026, fornisce le indicazioni operative sulla gestione delle deleghe per il lavoro domestico in caso di decesso del datore di lavoro.
Ecco i punti principali:
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Gestione delle deleghe:
- Non è più possibile inserire una nuova delega dopo il decesso del datore di lavoro.
- Se esiste già una delega attiva o in fase di attivazione, gli intermediari autorizzati possono cessare il rapporto di lavoro domestico entro 60 giorni dal decesso. Dopo questo termine, la cessazione avviene d’ufficio da parte dell’INPS.
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Cessazione senza delega attiva:
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In assenza di delega attiva, la cessazione può essere inserita solo dall’erede entro 60 giorni, tramite:
- PIN telefonico generato sul sito INPS e utilizzo del Contact Center Multicanale.
- PEC indirizzata alla struttura INPS competente.
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Ruolo degli intermediari:
- Un intermediario autorizzato, con delega dell’erede, può richiedere la chiusura del rapporto tramite PEC, utilizzando il modulo AP17 o una dichiarazione firmata dall’erede con documento d’identità allegato.
- È sufficiente la richiesta di un solo erede per procedere alla cessazione.
