Inps: Vittime del dovere, equiparati e familiari – Benefici fiscali. Chiarimenti

L’Inps, con proprio messaggio n. 1943 del 10.6.2026, fornisce chiarimenti e istruzioni operative sull’applicazione dell’esenzione IRPEF per i trattamenti pensionistici destinati alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti, secondo la legge 232/2016.

 

Punti principali:

  1. Esenzione IRPEF estesa: Dal 2026, tutti i trattamenti pensionistici (di prima liquidazione o già liquidati, anche tramite cumulo, totalizzazione o gestione separata) spettanti a vittime del dovere, equiparati e familiari superstiti sono esenti da IRPEF, anche se non collegati direttamente all’evento che ha causato lo status di vittima.
  2. Modalità di richiesta: L’esenzione richiede la presentazione di una domanda specifica, in cui si dichiara lo status di vittima o familiare superstite e si indicano gli estremi del decreto di riconoscimento. La domanda può essere presentata online tramite il sito INPS o tramite patronato.
  3. Estensione ai superstiti: Il beneficio si applica anche alle pensioni di reversibilità per i superstiti (orfani, coniugi), purché permangano i requisiti previsti dalla normativa. Se il superstite acquisisce un diritto autonomo a pensione diretta, il beneficio non si applica più.
  4. Gestione delle domande: In attesa dell’aggiornamento delle procedure informatiche, è possibile presentare domanda di “Ricostituzione per motivi documentali esenzione fiscale vittime del dovere”.
  5. Ricorsi e contenzioso: I ricorsi amministrativi pendenti saranno definiti in autotutela se sussistono i requisiti. Per la defiscalizzazione degli anni precedenti al 2026, occorre presentare istanza all’Agenzia delle Entrate.