L’Inps, con proprio messaggio n. 1791 del 28.5.2026, fornisce le indicazioni sul ripristino delle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità e sordità quando vengono perfezionati o riacquisiti i requisiti socio-economici:
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Domanda respinta per mancanza di requisiti socio-economici
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Se la domanda è stata respinta per assenza dei requisiti socio-economici e questi vengono successivamente perfezionati, l’interessato può presentare domanda di ripristino tramite il modello AP93 (scaricabile dal sito INPS), da inviare via PEC insieme al modello AP70 e al verbale sanitario valido.
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Non è necessario ripetere l’accertamento sanitario.
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Se accolta, la prestazione decorre dal mese successivo alla domanda.
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Prestazione revocata per perdita dei requisiti socio-economici
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In caso di revoca (ad esempio per soggiorno all’estero oltre un anno o per altra pensione), se i requisiti vengono riacquisiti, si presenta domanda di ripristino con le stesse modalità sopra descritte.
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Anche qui, non serve nuovo accertamento sanitario e la decorrenza è dal mese successivo alla domanda.
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Prestazione sospesa per perdita temporanea dei requisiti
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Se la sospensione è dovuta a perdita temporanea dei requisiti (es. ricovero, mancata frequenza, liquidazione una tantum), si presenta domanda telematica di ricostituzione per motivi documentali.
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Non è necessario nuovo accertamento sanitario.
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La prestazione può essere riconosciuta dal mese di ripristino delle condizioni socio-economiche.
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Aspetti sanitari comuni
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La domanda di ripristino non comporta la riattivazione automatica dell’accertamento sanitario.
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Se il verbale sanitario ha più di due anni, il Responsabile del Centro Medico Legale può valutare la necessità di una verifica straordinaria solo in casi eccezionali.
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Dal 2025, con la Riforma della disabilità, l’INPS è ente unico accertatore e la revisione della condizione di disabilità sarà ammessa solo in casi eccezionali.
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