Inps: Cessione del quinto della pensione – Nuovi criteri di estinzione e rinnovo

L’Inps, con proprio messaggio n. 1794 del 28.5.2026, fornisce un riassunto delle nuove procedure operative per il rinnovo dei contratti di finanziamento con cessione del quinto della pensione per pensionati INPS:

 

  1. Tipologie di rinnovo:
    • Rinnovo “interno”: nuovo finanziamento dalla stessa banca/intermediario.
    • Rinnovo “esterno”: nuovo finanziamento da un soggetto diverso.
  2. Gestione delle rate:
    • Nei rinnovi, il nuovo piano di ammortamento non deve sovrapporsi alle ultime trattenute del piano precedente.
    • Per i rinnovi “esterni”, le rate relative al periodo di transizione tra vecchio e nuovo piano non vengono recuperate automaticamente dall’INPS, ma gestite tra le parti.
  3. Nuove modalità operative:
    • Dal momento della pubblicazione, la procedura “Quote Quinto” considera la decorrenza economica (inizio effettivo delle trattenute) e non più quella giuridica per l’avvio del nuovo piano di ammortamento.
    • Si evita così la doppia trattenuta sulla stessa pensione.
    • La decorrenza giuridica resta valida per il contratto, ma l’obbligo di trattenuta nasce solo dopo la fine del precedente piano.
    • Per i contratti di prima acquisizione, resta la gestione automatica delle rate arretrate nei limiti della pensione.
  4. Aggiornamenti informatici:
    • Le banche/intermediari devono aggiornare i propri sistemi per visualizzare la decorrenza giuridica tramite i servizi INPS.
    • Saranno fornite specifiche tecniche tramite il sito INPS e comunicazioni dedicate.
  5. Restituzione somme non dovute:
    • La banca/intermediario titolare del contratto estinto deve restituire al pensionato eventuali somme trattenute dopo l’estinzione, in base all’articolo 2033 del codice civile.