Pensione di vecchiaia in computo nella gestione separata: NO agli arretrati senza la domanda. Sentenza Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10542 del 21.4.2026 chiarisce che, per la pensione in computo nella Gestione Separata, il diritto agli arretrati e la decorrenza della pensione dipendono dalla presentazione esplicita della domanda da parte del lavoratore.

A differenza della pensione di vecchiaia ordinaria, dove gli arretrati possono essere riconosciuti anche in caso di domanda tardiva, nella pensione di vecchiaia in computo nella Gestione Separata, la domanda amministrativa ha valore costitutivo: solo dopo la sua presentazione i contributi versati in diverse gestioni possono essere unificati e conteggiati per la pensione, con il sistema contributivo.

Senza la domanda, non si ha diritto né alla pensione unitaria né agli arretrati precedenti.

Questa regola si applica a chi ha carriere frammentate e soddisfa specifici requisiti contributivi e anagrafici.

La scelta di computo comporta il ricalcolo dell’assegno con il sistema contributivo, spesso con importo mensile ridotto ma maggiore flessibilità nell’uscita.

In sintesi, la domanda non è una formalità ma un passaggio essenziale che determina sia il diritto sia la decorrenza della pensione.