NASpI: No al diritto per dimissioni giusta causa per trasferimento ad una sede oltre i 50 km. Sentenza Corte Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10559 del 21.4.2026 è intervenuta sul diritto alla NASpI, nel caso in cui il lavoratore si dimette per giusta causa, in quanto trasferito ad altra sede distante oltre i 50 km.

 

PUNTI CHIAVE del PROVVEDIMENTO

 

  1. Non basta la distanza
    • La distanza geografica, anche se notevole, non è sufficiente da sola a giustificare la disoccupazione involontaria e quindi il diritto alla NASpI.
  2. Necessità di un inadempimento datoriale
    • Per ottenere la NASpI dopo dimissioni, il lavoratore deve dimostrare che il trasferimento è privo di valide ragioni tecniche, organizzative o produttive, oppure che la condotta del datore di lavoro ha reso intollerabile la prosecuzione del rapporto.
  3. No agli automatismi
    • Non esistono criteri automatici: ogni caso va valutato concretamente, verificando se vi sia un grave inadempimento del datore di lavoro.
  4. Documentazione e tempestività
    • Il lavoratore deve raccogliere e conservare tutta la documentazione relativa al trasferimento e agire tempestivamente per tutelare i propri diritti.