La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10559 del 21.4.2026 è intervenuta sul diritto alla NASpI, nel caso in cui il lavoratore si dimette per giusta causa, in quanto trasferito ad altra sede distante oltre i 50 km.
PUNTI CHIAVE del PROVVEDIMENTO
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Non basta la distanza
- La distanza geografica, anche se notevole, non è sufficiente da sola a giustificare la disoccupazione involontaria e quindi il diritto alla NASpI.
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Necessità di un inadempimento datoriale
- Per ottenere la NASpI dopo dimissioni, il lavoratore deve dimostrare che il trasferimento è privo di valide ragioni tecniche, organizzative o produttive, oppure che la condotta del datore di lavoro ha reso intollerabile la prosecuzione del rapporto.
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No agli automatismi
- Non esistono criteri automatici: ogni caso va valutato concretamente, verificando se vi sia un grave inadempimento del datore di lavoro.
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Documentazione e tempestività
- Il lavoratore deve raccogliere e conservare tutta la documentazione relativa al trasferimento e agire tempestivamente per tutelare i propri diritti.
