NASpI: NO al ticket di licenziamento per i detenuti dipendenti da aziende private. Istruzioni Inps

L’Inps, con propria circolare n. 59 del 20.5.2026, fornisce i chiarimenti in ordine alla debenza del ticket di licenziamento nei confronti dei detenuti alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall’Amministrazione penitenziaria. Si forniscono altresì istruzioni operative per la compilazione dei relativi flussi Uniemens.

  1. Principio generale: Il ticket di licenziamento è dovuto dal datore di lavoro in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando la cessazione rientra tra le cause ordinarie e tipiche di risoluzione del rapporto.
  2. Eccezioni: Non è dovuto il ticket quando la cessazione del rapporto deriva da eventi esterni e non riconducibili alla volontà delle parti (ad esempio, revoca dell’ammissione al lavoro esterno da parte dell’autorità giudiziaria o trasferimento del detenuto). In questi casi, il datore di lavoro non ha alcun margine decisionale sulla cessazione.
  3. Scarcerazione per fine pena o trasferimento: La non debenza del ticket non è automatica. Il datore di lavoro deve verificare concretamente se sia possibile proseguire il rapporto di lavoro con il detenuto scarcerato o trasferito. Solo se è dimostrata l’impossibilità di continuare il rapporto, il ticket non è dovuto.
  4. Istruzioni operative: Sono stati introdotti nuovi codici da utilizzare nel flusso Uniemens per segnalare le diverse tipologie di cessazione del rapporto di lavoro dei detenuti, distinguendo i casi in cui il ticket è dovuto o meno.

In conclusione, il ticket di licenziamento per i detenuti dipendenti da datori di lavoro diversi dall’Amministrazione penitenziaria è dovuto solo in presenza di cessazioni ordinarie, mentre non lo è per cessazioni dovute a cause esterne e indipendenti dalla volontà delle parti.