ADI (Assegno di Inclusione): Ai titolari di permesso di soggiorno vittime di sfruttamento e violenza. Istruzioni Inps

L’Inps, con propria circolare n. 58 del 20.5.2026, fornisce le indicazioni in merito all’accesso all’Assegno di inclusione, istituito dal decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023, da parte dei soggetti titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” di cui agli articoli 18, 18-bis e 18- ter del decreto legislativo n. 286/1998, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge n. 145/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 187/2024, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali” e dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 146/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 179/2025, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio”, nonché le relative istruzioni contabili.

 

Contesto e destinatari

  • La circolare fornisce istruzioni sull’accesso all’ADI per stranieri titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” (articoli 18, 18-bis e 18-ter del Testo Unico Immigrazione), cioè vittime di sfruttamento lavorativo, tratta, violenza domestica o altre gravi situazioni.
  • Sono inclusi anche i titolari di permessi rilasciati secondo la normativa precedente, se ancora validi.

 

Requisiti di accesso

  • Per questi soggetti non sono richiesti i requisiti ordinari di cittadinanza, residenza continuativa, ISEE o limiti di reddito e patrimonio previsti per l’ADI ordinario.
  • Restano invece applicabili altri limiti, come il possesso di beni durevoli e l’assenza di condanne penali gravi.
  • Non possono accedere all’ADI i soggetti ospitati in strutture a totale carico pubblico.

 

Calcolo e durata del beneficio

  • L’importo dell’ADI viene calcolato senza sottrarre il reddito familiare, dato che non è richiesta la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per ISEE.
  • La durata dell’ADI non può superare quella del permesso di soggiorno per “casi speciali”.
  • In caso di rinnovo o conversione del permesso, la domanda va aggiornata secondo il nuovo status.

 

Modalità di domanda

  • La domanda si presenta online tramite il sito INPS, patronati o CAF, con autodichiarazioni specifiche per questa categoria.
  • È previsto un modello aggiuntivo per comunicare la composizione del nucleo familiare e l’eventuale contratto di locazione.

 

Percorso di inclusione e obblighi

  • I beneficiari devono iscriversi alla piattaforma SIISL per l’inclusione sociale e lavorativa e seguire i percorsi previsti.
  • Sono obbligati a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rilevanti (es. interruzione soggiorno, variazione nucleo familiare, contratto di locazione).

 

Controlli e sanzioni

  • Sono previsti controlli sulle autodichiarazioni e cause specifiche di decadenza dal beneficio, tra cui la revoca del permesso di soggiorno o condotte incompatibili con le finalità del permesso.

 

Finanziamento e contabilità

  • L’erogazione dell’ADI avviene nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Questa circolare amplia la platea dei beneficiari dell’ADI, semplificando i requisiti per le vittime di sfruttamento e violenza, e introduce procedure dedicate per garantire un accesso più rapido e mirato al sostegno.