Quattordicesima mensilità : in arrivo a luglio per i pensionati e i lavoratori dipendenti

E’ in arrivo, come ogni anno, la quattordicesima mensilità, sia per i pensionati e sia per i lavoratori dipendenti.

Per i pensionati bisogna verificare la soglia del limite reddituale, mentre per i lavoratori dipendenti va verificato il relativo contratto di lavoro.

La quattordicesima mensilità per i pensionati è stata introdotta dall’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, ed è stata modificata dall’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Hanno diritto alla quattordicesima INPS, INPDAP, ENPALS, i pensionati ex dipendenti e gli autonomi appartenenti ad una delle gestioni dell’AGO o sostitutive, esclusive ed esonerative (pensione di anzianità, vecchiaia, invalidità, anticipata, reversibilità).

 

 

14 ^ anno  2026 – art.5 c. 1 Iegge 127/2007 – Tabelle Inps – Circolare Inps n. 153 del 19.12.2025
Anni di contribuzione TIR annuo x 1,5 (tabella A) TIR annuo x 2 {tabeIIa B)
 

Lavoratori dipendenti

 

Lavoratori autonomi

Fino a C

 

€ 1 1.931,08

Tra

€ 1 1.931,09

e

€ 12.032,07

Tra

€ 12.032,08

e

C 15.908,10

Oltre

 

€ 15.908,10

<l5anni

(< 780 ctr)

< 18 anni

(     936 ctr.)

€ 437 Max

C 12.368,08

€ 336 Max

€ 16.244,10

           
    Fino a € Tra Tra Oltre
Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi  

€ 11.931,08

€ 11.931,09

e

C 12.057,08

e

 

€ 15.908,10

      € 12.057,07 € 15.908,10  
> 15 < 25 anni

(:> 781 < 1.300

ctr)

> 18 < 28 anni

(     937 < 1.456

ctr.)

 

C 546

Nlax

€ 12.477,08

 

€ 420

|Max

€ 16.328,10

           
    Fino a € Tra Tra Oltre
Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi  

C 11.931,08

€ 11.931,09

e

€ 12.082,08

e

 

€ 15.908, 10

      € 12.082,07 C 15.908,10  
> 25 anni

(> 1.301 ctr.)

> 28 anni

(> 1.457 ctr.)

€ 655 Max

C 12.586,08

€ 504 fhax

€ 16.412,10

 

 

Si rammenta che l’importo aggiuntivo non spetta sulle seguenti prestazioni:


044 (INVCIV), 077, (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92).

La quattordicesima non viene, inoltre, erogata per le seguenti prestazioni:

  • pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali;
  • trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati;
  • pensioni della ex SPORTASS.

 

Redditi da considerare

In riferimento alla norma si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall’assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall’indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

In applicazione alla normativa devono essere presi in considerazione i redditi assoggettabili all’IRPEF nonché i redditi tassati alla fonte, ed i redditi esenti non assoggettabili all’IRPEF fatte salve le esclusioni previste dalla legge.

Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali.

Non devono essere computati nel reddito, per esplicita previsione normativa:
– i trattamenti di famiglia comunque denominati;
– le indennità di accompagnamento;
– il reddito della casa di abitazione;
– i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
– le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Non devono altresì essere considerati i redditi:
– delle pensioni di guerra, per espressa previsione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, concernente la disciplina delle pensioni di guerra (v. circolare inps n.268 del 25 novembre 1991);

– dell’indennità prevista per i ciechi parziali dall’articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n.508, e dell’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall’articolo 4 della stessa legge; tali provvidenze, infatti , al pari delle indennità di accompagnamento, hanno natura di contributo forfettario per rimborso di spese vive conseguenti al fatto oggettivo della minorazione e, per tale natura, non sono assimilabili ad alcuna forma di reddito concettualmente intesa (v. messaggio inps n.14878 del 27 agosto 1993);

– dell’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n.210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati; ciò in quanto a suo tempo il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica ha espresso l’avviso che tale indennizzo non deve essere computato nel reddito ai fini dei trattamenti di famiglia e di altre prestazioni di competenza dell’Istituto collegate al reddito (v. circolare inps n. 203 del 6 dicembre 2000);

– delle 154, 94 euro di importo aggiuntivo previsto dall’articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n.388, che per espressa previsione della norma stessa non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. (v. circolare inps n. 9 del 16 gennaio 2001);

– dei sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità; ciò in quanto tali interventi economici presentano le caratteristiche di rimborso spese per oneri particolari sopportati dagli anziani piuttosto che quelle di redditi erogati con continuità (v. messaggio inps n.362 del 18 luglio 2000).

In caso di prima concessione si calcolano tutti i redditi, se invece si tratta di ratei successivi al primo bisogna valutare anche quelli da prestazioni con obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati e i redditi diversi. In entrambi i casi, il reddito massimo del richiedente deve ricadere entro determinati tetti.

 

Chi ha diritto alla quattordicesima a luglio 2026
Se il requisito anagrafico dei 64 anni è maturato entro il 31 luglio 2026, la somma aggiuntiva arriva con il cedolino del 1° luglio 2026. Se invece il requisito viene maturato tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, la quattordicesima viene versata in misura ridotta — solo per le mensilità spettanti — nel mese di dicembre 2026.

 

Per i lavoratori dipendenti, fra i più importanti CCNL (contratti collettivi nazionali di lavoro) che prevedono la quattordicesima mensilità pagata a luglio ci sono: commercio, terziario, turismo, autotrasportatori e logistica, alimentare, multi-servizi, vigilanza privata e servizi fiduciari, pubblici esercizi.

Sono esclusi dalla mensilità aggiuntiva, perché i contratti di riferimento non la prevedono,  i dipendenti pubblici (con poche eccezioni), gli assunti con CCNL Comunicazioni o CCNL Metalmeccanici.

La quattordicesima mensilità è uno stipendio ulteriore che si aggiunge alle altre tredici mensilità che spettano di diritto al dipendente, che tuttavia segue delle regole leggermente differenti rispetto alla tredicesima.

Il periodo da prendere come riferimento per la maturazione della quattordicesima è differente: mentre per la tredicesima si tiene conto dei mesi lavorati durante l’anno solare, per la quattordicesima quello che va – solitamente – da luglio a giugno dell’anno successivo. Questo perché la quattordicesima viene generalmente pagata entro il 1° luglio, a seconda di quanto previsto dal Ccnl che la prevede.

La quattordicesima, al pari della tredicesima, si calcola sulla base della retribuzione lorda annuale. Per ogni mese lavorato nel periodo che va da luglio a giugno dell’anno successivo, infatti, se ne matura 1/12 (i mesi lavorati parzialmente si considera solo se si superano i 15 giorni).

Ovviamente, nel caso in cui una persona abbia lavorato per meno di 12 mesi, bisogna basare il calcolo sul numero di mesi effettivamente lavorati.

Al pari della tredicesima, vi sono degli elementi che possono fare parte del calcolo per intero oppure parzialmente. Le assenze dovute alle seguenti casistiche vengono calcolate per intero e non costituiscono quindi una diminuzione della base imponibile del calcolo:

  • Ferie;
  • Festività e permessi;
  • Congedo matrimoniale;
  • Malattia (malattia breve completamente a carico del datore di lavoro);
  • Infortunio (entro i tempi previsti da contratto);
  • Riposo giornaliero per allattamento.

L’importo invece non viene maturato quando il dipendente: