Inps: Bonus Giovani 2026 – Indicazioni operative art. 2 D.L. n. 62 del 30.4.2026

L’Inps, con propria circolare n. 55 del 14.5.2026, illustra l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di giovani che, alla data dell’assunzione, non abbiano compiuto trentacinque anni di età e siano svantaggiati o molto svantaggiati,
secondo la definizione di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, e si forniscono le prime indicazioni per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.

 

PRINCIPALI PUNTI :

 

  1. Destinatari:
    • Datori di lavoro privati (esclusa la Pubblica Amministrazione), compresi quelli del settore agricolo.
    • Giovani che, alla data dell’assunzione, non hanno compiuto 35 anni e sono “svantaggiati” o “molto svantaggiati” secondo il regolamento UE 651/2014.
  2. Categorie di lavoratori svantaggiati:
    • Privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (molto svantaggiati).
    • Privi di impiego da almeno 12 mesi e appartenenti a specifiche categorie (es. senza diploma, adulti con persone a carico, minoranze etniche, settori con forte disparità di genere).
    • Privi di impiego da almeno 6 mesi o di età tra 15 e 24 anni (per alcune tipologie di assunzione).
  3. Durata e importo dell’esonero:
    • Massimo 24 mesi per i “molto svantaggiati”.
    • Massimo 12 mesi per altre categorie.
    • Importo massimo: 500 euro al mese per ciascun lavoratore, elevato a 650 euro per assunzioni nelle regioni della ZES unica (Mezzogiorno).
  4. Condizioni per ottenere il beneficio:
    • Incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.
    • Rispetto delle norme su salute, sicurezza, regolarità contributiva e contratti collettivi.
    • Divieto di licenziamenti individuali/collettivi nei 6 mesi precedenti e successivi all’assunzione nella stessa unità produttiva.
  5. Compatibilità e cumulabilità:
    • Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive.
    • Compatibile con alcune deduzioni fiscali e con l’esonero per la parità di genere.
  6. Procedura di richiesta:
    • Domanda telematica all’INPS tramite il Portale delle Agevolazioni.
    • Indicazione dei dati aziendali, lavoratore, classe di svantaggio, contratto, retribuzione e dichiarazioni di conformità.
    • L’INPS verifica la disponibilità delle risorse e comunica l’esito.