L’Inps, con propria circolare n. 53 del 7.5.2026, fornisce le istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum prevista dall’articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, per il periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 18 gennaio 2026, in Calabria, Sardegna e Sicilia.
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Destinatari:
- Collaboratori coordinati e continuativi (inclusi dottorandi, assegnisti di ricerca, medici in formazione specialistica).
- Titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale.
- Lavoratori autonomi, professionisti e titolari di attività di impresa.
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Requisiti:
- Residenza, domicilio o attività lavorativa nei comuni colpiti dagli eventi meteorologici.
- Iscrizione a forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
- Attività già avviata alla data del 18 gennaio 2026.
- Sospensione dell’attività lavorativa a causa degli eventi.
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Misura dell’indennità:
- 500 euro per ogni periodo di sospensione non superiore a 15 giorni.
- Massimo erogabile: 3.000 euro per ciascun lavoratore.
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Domanda:
- Presentazione esclusivamente online sul portale INPS dal 20 aprile al 20 giugno 2026.
- Possibilità di presentare domanda tramite patronati o Contact Center Multicanale.
- Necessarie dichiarazioni specifiche sui requisiti e periodi di sospensione.
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Finanziamento:
- Limite di spesa complessivo: 78,8 milioni di euro per il 2026.
- Monitoraggio INPS e eventuale chiusura anticipata delle domande se si raggiunge il limite.
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Strumenti di tutela:
- Possibilità di chiedere riesame in caso di reiezione della domanda.
- Azione giudiziaria in caso di provvedimento negativo.
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Regime fiscale:
- L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
- Attestazione tramite Certificazione Unica (CU).
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Istruzioni contabili:
- Specifici conti istituiti per la gestione e il recupero delle somme.
Allegato Allegato Ordinanza del Ministero
