Inps: Fondo di Tesoreria per i datori di lavoro agricoli. Nuove indicazione operative

L’Inps, con proprio messaggio n. 1493 del 5.5.2026, al fine di garantire maggiore uniformità e sistematicità in merito all’applicazione delle modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria, fornisce le indicazioni che superano quelle del messaggio n. 1388 del 24 aprile 2026.

  1. Premessa
    • Dal 1° gennaio 2026, la legge di Bilancio 2026 ha introdotto modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria per i datori di lavoro agricoli.
    • Le nuove indicazioni operative superano quelle precedenti e si integrano con la circolare n. 12/2026.
  2. Calcolo del requisito dimensionale
    • Tutti i lavoratori subordinati (indipendentemente da tipologia, durata e orario) sono computati per la media annuale, salvo esclusioni specifiche.
    • Gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) sono inclusi nel calcolo, anche se il rapporto dura meno di tre mesi.
    • Gli OTD assunti per fase lavorativa o con TFR a corresponsione mensile sono computati, ma non obbligati al versamento al Fondo se il TFR viene liquidato periodicamente.
    • Gli operai agricoli occasionali (OTDO) non sono computati né obbligati al versamento.
  3. Formula di calcolo
    • Forza media annua = Sommatoria delle giornate computabili nell’anno civile / 312.
    • 312 corrisponde a 26 giornate per 12 mesi.
    • Il periodo di osservazione è l’anno civile precedente.
  4. Codici di autorizzazione
    • I datori di lavoro che superano la soglia dimensionale devono richiedere il codice “1R” tramite il “Cassetto previdenziale del contribuente”.
    • Il codice “2R” si richiede per obblighi relativi a singoli lavoratori in continuità di rapporto.
  5. Decorrenza e regolarizzazione
    • L’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria decorre dal 1° gennaio 2026 per chi supera la soglia sulla base della media occupazionale 2025.
    • I dati devono essere trasmessi entro il 31 maggio 2026 nei flussi Uniemens/PosAgri.

Allegato Esempi