L’Inps, con proprio messaggio n. 1493 del 5.5.2026, al fine di garantire maggiore uniformità e sistematicità in merito all’applicazione delle modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria, fornisce le indicazioni che superano quelle del messaggio n. 1388 del 24 aprile 2026.
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Premessa
- Dal 1° gennaio 2026, la legge di Bilancio 2026 ha introdotto modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria per i datori di lavoro agricoli.
- Le nuove indicazioni operative superano quelle precedenti e si integrano con la circolare n. 12/2026.
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Calcolo del requisito dimensionale
- Tutti i lavoratori subordinati (indipendentemente da tipologia, durata e orario) sono computati per la media annuale, salvo esclusioni specifiche.
- Gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) sono inclusi nel calcolo, anche se il rapporto dura meno di tre mesi.
- Gli OTD assunti per fase lavorativa o con TFR a corresponsione mensile sono computati, ma non obbligati al versamento al Fondo se il TFR viene liquidato periodicamente.
- Gli operai agricoli occasionali (OTDO) non sono computati né obbligati al versamento.
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Formula di calcolo
- Forza media annua = Sommatoria delle giornate computabili nell’anno civile / 312.
- 312 corrisponde a 26 giornate per 12 mesi.
- Il periodo di osservazione è l’anno civile precedente.
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Codici di autorizzazione
- I datori di lavoro che superano la soglia dimensionale devono richiedere il codice “1R” tramite il “Cassetto previdenziale del contribuente”.
- Il codice “2R” si richiede per obblighi relativi a singoli lavoratori in continuità di rapporto.
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Decorrenza e regolarizzazione
- L’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria decorre dal 1° gennaio 2026 per chi supera la soglia sulla base della media occupazionale 2025.
- I dati devono essere trasmessi entro il 31 maggio 2026 nei flussi Uniemens/PosAgri.
Allegato Esempi
