L’Inps, con propria circolare n. 51 del 30 aprile 2026, ha fornito nuove indicazioni operative in materia di benefici fiscali previsti dall’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione.
Analizziamo la circolare, con il commento del ns. esperto, Affaticati Rodolfo – Consulente Enasc di Previdenza Pubblica :
” I benefici fiscali riguardano:
- Vittime del dovere
- Soggetti equiparati
- Familiari superstiti
Tali soggetti hanno diritto all’esenzione IRPEF sui trattamenti pensionistici. Con messaggi precedenti (nn. 1412/17 e 3274/2017) l’INPS aveva disposto che l’esenzione venisse applicata ai soli trattamenti pensionistici derivanti all’evento che aveva dato luogo al riconoscimento dello status di vittima di dovere o di soggetto equiparato (sono considerati tali dipendenti pubblici appartenenti al comparto Difesa, Sicurezza, Soccorso che subiscono invalidità o decesso durante il servizio a causa di “particolari condizioni ambientali od operative”.
Sull’argomento si è formata una giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione che ha sancito un importante principio: l’esenzione IRPEF:
✔ NON riguarda solo la pensione collegata all’evento che ha determinato lo status
✔ SI applica a TUTTI i trattamenti pensionistici percepiti dal soggetto
L’INPS, tenuto conto di tale consolidato indirizzo con la nuova circolare:
✔ Estende i benefici fiscali a tutte le pensioni
✔ Non richiede un collegamento diretto con l’evento (infortunio / servizio)
✔ Mira a garantire una tutela economica concreta e non simbolica
Per l’anno 2026:
- Tutti i trattamenti pensionistici dei soggetti interessati sono esenti da IRPEF nonché dalle addizionali regionali e comunali
- L’esenzione si applica anche alle pensioni in:
- cumulo
- totalizzazione
- computo gestione separata dei periodi assicurativi
L’INPS applica automaticamente l’esenzione a partire dalla prima rata utile di pensione con eventuale rimborso delle trattenute già effettuate da gennaio 2026
Per gli anni precedenti al 2026 per recuperare le trattenute applicate e non dovute è necessario presentare domanda di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate (reperibile sul sito)
Indicazioni operative
In merito alle istanze di esenzione dei trattamenti pensionistici sia di prima liquidazione che di quelli già liquidati, si riserva fornire ulteriori istruzioni INPS sulle modalità tecniche di presentazione delle istanze con successivo messaggio.
La circolare dell’INPS introduce un importante ampliamento dei benefici fiscali, con impatto diretto sui trattamenti pensionistici dei soggetti tutelati, rafforzando il principio di equità e sostegno economico. “
