Licenziamento per “falsa” malattia: NO per la Cassazione. Vale il certificato medico

La Cassazione, con l’ordinanza n. 8738/2026, ha stabilito che il licenziamento disciplinare per presunta falsa malattia è illegittimo se esiste un certificato medico valido e una patologia che consente attività compatibili con lo stato di salute.

  1. Onere della prova: Il datore di lavoro deve fornire prove solide e coerenti per contestare la malattia, non basta interpretare comportamenti come indizi di simulazione.
  2. Attività compatibili: Alcune patologie, come la sindrome ansioso-depressiva, permettono uscite e attività esterne che non sono incompatibili con la malattia.
  3. Valore del certificato medico: Il certificato del medico di base ha pieno valore probatorio; l’assenza a visite specialistiche o il mancato acquisto di farmaci non sono sufficienti a dimostrare la simulazione.
  4. Condizioni per il licenziamento: Il licenziamento disciplinare è possibile solo se la falsa malattia è effettivamente comprovata tramite accertamenti medico-legali, condotte incompatibili con la diagnosi, elementi documentali e investigativi valutati unitariamente.

In sintesi, la presunzione di falsa malattia richiede una struttura probatoria robusta, soprattutto quando la diagnosi riguarda disturbi che permettono una certa libertà di movimento.