L’Inps, con propria circolare n. 49 del 22.4.2026, fornisce le istruzioni operative e contabili in seguito agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Calabria, la Sardegna e la Sicilia a partire dal 18 gennaio 2026. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il decreto-legge 25/2026 ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026.
Ambito di applicazione:
La sospensione riguarda:
- Datori di lavoro privati (inclusi domestici e privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica)
- Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli)
- Committenti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata
I soggetti beneficiari sono quelli che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano residenza, sede legale o operativa in immobili danneggiati nei comuni colpiti dagli eventi meteorologici, individuati con ordinanza della Protezione Civile.
Cosa viene sospeso:
- Adempimenti informativi e versamenti contributivi in scadenza tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026
- Versamenti relativi a note di rettifica, piani di rateazione, atti di accertamento di vigilanza documentale
- Versamento della prima rata in caso di domanda di rateazione
- Quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria
Modalità di recupero: I contributi sospesi devono essere versati in unica soluzione entro il 10 ottobre 2026, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non è previsto il rimborso di contributi già versati.
Istruzioni operative:
- I datori di lavoro devono presentare richiesta tramite il sito INPS per ottenere il codice di autorizzazione “6M”
- Nel flusso Uniemens va inserito il codice causale “N983” per i contributi sospesi
- Per datori con più sedi, la sospensione si applica solo ai lavoratori nelle sedi colpite
- Artigiani e commercianti possono chiedere la sospensione tramite il Cassetto previdenziale
- Datori di lavoro agricoli e domestici seguono procedure specifiche per la richiesta e il versamento
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione: La sospensione opera automaticamente per cartelle di pagamento e avvisi di addebito in scadenza nel periodo indicato. Non è necessaria istanza e non si procede al rimborso di quanto già versato.
Verifica della regolarità contributiva: La regolarità contributiva è garantita per i periodi interessati dalla sospensione, mentre i debiti antecedenti restano esclusi.
Istruzioni contabili: Vengono istituiti specifici conti per la rilevazione dei contributi sospesi, con dettagli sulle modalità di imputazione per le diverse categorie di soggetti.
Esempio pratico: Un datore di lavoro con sede in un comune colpito deve:
- Presentare richiesta all’INPS per il codice “6M”
- Inserire il codice “N983” nel flusso Uniemens
- Versare i contributi sospesi entro il 10 ottobre 2026 con modello F24, senza sanzioni
