Inps: Emergenza Eventi Meteorologici Calabria, Sardegna e Sicilia. Disposizioni sui termini di sospensione ed istruzioni contabili

L’Inps, con propria circolare n. 49 del 22.4.2026, fornisce le istruzioni operative e contabili in seguito agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Calabria, la Sardegna e la Sicilia a partire dal 18 gennaio 2026. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il decreto-legge 25/2026 ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026.

 

Ambito di applicazione:

La sospensione riguarda:

  • Datori di lavoro privati (inclusi domestici e privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica)
  • Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli)
  • Committenti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata

I soggetti beneficiari sono quelli che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano residenza, sede legale o operativa in immobili danneggiati nei comuni colpiti dagli eventi meteorologici, individuati con ordinanza della Protezione Civile.

Cosa viene sospeso:

  • Adempimenti informativi e versamenti contributivi in scadenza tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026
  • Versamenti relativi a note di rettifica, piani di rateazione, atti di accertamento di vigilanza documentale
  • Versamento della prima rata in caso di domanda di rateazione
  • Quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria

Modalità di recupero: I contributi sospesi devono essere versati in unica soluzione entro il 10 ottobre 2026, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non è previsto il rimborso di contributi già versati.

Istruzioni operative:

  • I datori di lavoro devono presentare richiesta tramite il sito INPS per ottenere il codice di autorizzazione “6M”
  • Nel flusso Uniemens va inserito il codice causale “N983” per i contributi sospesi
  • Per datori con più sedi, la sospensione si applica solo ai lavoratori nelle sedi colpite
  • Artigiani e commercianti possono chiedere la sospensione tramite il Cassetto previdenziale
  • Datori di lavoro agricoli e domestici seguono procedure specifiche per la richiesta e il versamento

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione: La sospensione opera automaticamente per cartelle di pagamento e avvisi di addebito in scadenza nel periodo indicato. Non è necessaria istanza e non si procede al rimborso di quanto già versato.

Verifica della regolarità contributiva: La regolarità contributiva è garantita per i periodi interessati dalla sospensione, mentre i debiti antecedenti restano esclusi.

Istruzioni contabili: Vengono istituiti specifici conti per la rilevazione dei contributi sospesi, con dettagli sulle modalità di imputazione per le diverse categorie di soggetti.

Esempio pratico: Un datore di lavoro con sede in un comune colpito deve:

  • Presentare richiesta all’INPS per il codice “6M”
  • Inserire il codice “N983” nel flusso Uniemens
  • Versare i contributi sospesi entro il 10 ottobre 2026 con modello F24, senza sanzioni