L’accesso all’APE Sociale, per i disoccupati che hanno percepito la DisCol (indennità di disoccupazione per collaboratori), è un problema ancora presente nella nostra normativa, in quanto l’INPS continua a respingere le domande di APE Sociale a chi proviene da DisCol e non da NASpI, nonostante recenti sentenze della Cassazione dicano il contrario.
Sentenze della Cassazione:
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Sentenza n. 24950/2024: La Cassazione ha stabilito che per accedere all’APE Sociale non è necessario aver percepito la NASpI; basta lo stato di disoccupazione involontaria. La norma prevede la cessazione dell’indennità solo per chi l’ha effettivamente percepita.
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Sentenza n. 7846/2025: Ha confermato che è sufficiente lo stato di disoccupazione involontaria e, se si è percepita e terminata l’indennità spettante (come la DisCol), si può accedere all’APE Sociale. Chi invece aveva diritto alla NASpI e vi ha rinunciato, non può accedere all’APE Sociale.
Posizione dell’INPS: Nonostante le sentenze, l’INPS continua ad applicare criteri restrittivi, considerando solo la NASpI come “prestazione di disoccupazione spettante” e ignorando la DisCol.
Cosa fare in caso di rigetto:
- Presentare ricorso amministrativo all’INPS, citando le sentenze della Cassazione e l’equivalenza tra DisCol e NASpI.
- In caso di ulteriore rigetto, rivolgersi al Tribunale del Lavoro.
- È consigliato farsi assistere da un patronato.
- Presentare la domanda di certificazione del diritto all’APE Sociale e la domanda di Ape Sociale, entro le scadenze annuali (31 marzo, 15 luglio, 30 novembre), anche se è in corso un contenzioso.
Esempio pratico: Un lavoratore che ha percepito e terminato la DisCol, e che soddisfa i requisiti anagrafici e contributivi, ha una posizione giuridica solida per ottenere l’APE Sociale, anche se l’INPS dovesse inizialmente respingere la domanda.
