Nuova sentenza della Cassazione: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7957/2026, ha stabilito che il semplice possesso di una Partita IVA “silente” (cioè senza attività e senza reddito) non comporta la perdita dell’indennità di disoccupazione NASpI. L’INPS non può equiparare la mera apertura della Partita IVA all’esercizio effettivo di un’attività lavorativa.
- Caso concreto: La controversia nasce da un lavoratore di Taranto che, pur avendo la Partita IVA aperta e non avendo svolto alcuna attività né percepito redditi, si era visto revocare la NASpI dall’INPS per mancata comunicazione di reddito pari a zero. La Cassazione ha ribaltato questa prassi, giudicandola troppo rigida e non conforme alla legge.
- Obblighi di comunicazione: Secondo l’art. 10 del D.Lgs. 22/2015, il disoccupato deve comunicare all’INPS solo l’inizio di un’attività autonoma che preveda un reddito effettivo. Se non c’è guadagno reale, non c’è obbligo di notifica. Esiste una soglia di salvaguardia (“no tax area”) di 5.500 euro annui: sotto questa soglia, l’assegno NASpI non viene decurtato e non scatta l’obbligo di comunicazione.
-
Quando scatta l’obbligo informativo:
- Apertura della Partita IVA prima della fine del rapporto di lavoro dipendente.
- Avvio di attività autonoma dopo la cessazione del rapporto subordinato, con previsione di reddito.
- Conseguimento di reddito superiore alla soglia che incide sull’assegno di disoccupazione.
- Esempio pratico: Un grafico disoccupato che apre la Partita IVA ma non riceve commesse non deve inviare comunicazioni periodiche e mantiene il diritto alla NASpI.
- Decadenza dalla NASpI: La decadenza è applicabile solo in presenza di fatti concreti e verificabili, non per omissioni burocratiche prive di sostanza economica. Non comunicare un reddito zero non è una violazione.
- Implicazioni pratiche: D’ora in poi, chi non guadagna nulla con la Partita IVA aperta non rischia la revoca della NASpI per mancata comunicazione.
Conclusione: La sentenza tutela i disoccupati con Partita IVA inattiva, chiarendo che la NASpI non viene persa in assenza di reddito e che l’obbligo di comunicazione all’INPS scatta solo in presenza di attività e guadagni effettivi.
