TFS/TFR: Dal 1° gennaio 2027 erogazione più veloce per i dipendenti pubblici

L’Inps, con propria circolare n. 30 del 27.3.2026, riepiloga i termini e le modalità di pagamento del TFS/TFR per i dipendenti pubblici.

 

Analizziamo il messaggio, con il commento del ns. esperto, Affaticati Rodolfo – Consulente Enasc di Previdenza Pubblica :

 

La disciplina è stata oggetto di numerosi interventi normativi e giurisprudenziali negli ultimi anni, con particolare riferimento:

  • al differimento dei tempi di pagamento
  • alla rateizzazione delle prestazioni di importo elevato.

Le nuove disposizioni nascono anche in risposta alle sentenze della Corte Costituzionale n. 159/2019 e n. 130/2023 che avevano riconosciuto il diritto del lavoratore pubblico alla liquidazione tempestiva della prestazione, in particolare nei casi di cessazione per le pensioni di vecchiaia rimandando al legislatore il compito di ridefinire i termini.

La circolare ha lo scopo di chiarire e uniformare l’applicazione delle regole, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025).

 

La modifica più rilevante è contenuta nell’art. 1, comma 198 della Legge n. 199/2025 che prevede per chi cessa dal servizio per, limiti di età o per collocamento a riposo d’ufficio per superamento dell’anzianità massima la riduzione dei i tempi di pagamento del TFS/TFR

  • Da 12 mesi a 9 mesi

  • solo per chi matura i requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2027

  • solo per cessazione per limiti di età (pensione di vecchiaia)

 

 

 Restano invariati i termini per:

  • pensioni anticipate

  • dimissioni volontarie

  • altri casi di cessazione

 

 

Termini di pagamento del TFS/TFR

I tempi di liquidazione variano in funzione della motivazione della cessazione del rapporto di lavoro e dell’eventuale maturazione del diritto a pensione.

Pagamento entro 105 giorni

Si applica nei casi di:

  • decesso del dipendente
  • cessazione per inabilità

 Pensione per limiti di età (vecchiaia)

  • Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2026
    • pagamento dopo 12 mesi
    • erogazione entro i successivi 3 mesi
  • Requisiti maturati dal 1° gennaio 2027
    • pagamento dopo 9 mesi
    • erogazione entro i successivi 3 mesi

Cessazione per fine contratto (tempo determinato)

  • pagamento dopo 12 mesi
  • erogazione entro i successivi 3 mesi

Dimissioni volontarie e altri casi

Nei casi di:

  • dimissioni volontarie (anche con diritto a pensione)
  • licenziamento o destituzione

il pagamento avviene:

  • dopo 24 mesi
  • entro i successivi 3 mesi

 

Modalità di pagamento (rateizzazione)

L’importo del TFS/TFR può essere erogato in una o più tranche, in base all’ammontare complessivo:

  • Fino a €50.000
    • pagamento in un’unica soluzione
  • Da €50.000 a €100.000
    • pagamento in 2 rate annuali
    • prima rata: €50.000
    • seconda rata: residuo
  • Oltre €100.000
    • pagamento in 3 rate annuali
    • prima rata: €50.000
    • seconda rata: €50.000
    • terza rata: residuo

Le rate successive alla prima vengono corrisposte dopo 12 mesi dal diritto al primo pagamento.

 

 Casi particolari Pensioni anticipate (quota 100, 102, anticipata flessibile)

In questi casi:
il termine di pagamento non decorre dalla cessazione del servizio ma dalla:

  • maturazione del requisito pensionistico teorico (vecchiaia o anticipata ordinaria)

Il pagamento avviene quindi:

  • dopo 12 mesi + 3 mesi
  • oppure 24 mesi + 3 mesi, a seconda della fattispecie

 

Cumulo dei periodi assicurativi

Per chi utilizza il cumulo contributivo il TFS/TFR decorre dal raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia

Personale della scuola (docenti e personale ATA)

Per il comparto scuola la circolare conferma le sue peculiarità. La cessazione ha effetto al 31 agosto ma il termine decorre obbligatoriamente da tale data, anche se la maturazione del requisito pensionistico viene raggiunto entro il 31 dicembre dello stesso anno. Conseguentemente sotto l’aspetto previdenziale, vige un’unica finestra di accesso al trattamento pensionistico dal 1° settembre di ogni anno. Fanno eccezione coloro che accedono alla pensione con quota 100, quota 102 o pensione anticipata flessibile, lavoratori precoci, gravosi usuranti, pensioni in cumulo. La data di maturazione del requisito utile per la decorrenza dei termini di pagamento del TFS/TFR, è data di effettivo raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia o della pensione anticipata.

Personale in regime di diritto pubblico personale non contrattualizzato (magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello

Tale personale è disciplinato per legge dai rispettivi ordinamenti e non dalla contrattazione collettiva di comparto. Ne consegue che ha diritto alla liquidazione del TFS ma non si applicano le disposizioni relative al TFR dei dipendenti pubblici.  Per questa tipologia di personale gli ordinamenti possono prevedere limiti ordinamentali più elevati per il collocamento a riposo rispetto ad altre categorie di lavoratori pubblici. In tali casi coloro che, volontariamente, risolvono il rapporto di lavoro al raggiungimento dei 67 anni di età (limite previsto per la generalità dei lavoratori) si applica la corrispondente normativa per il pagamento del TFS. Nello specifico la legge di Bilancio 2026 ha disposto  che il termine per la liquidazione del TFS decorre trascorsi dodici mesi dalla cessazione dal servizio per il raggiungimento del requisito della pensione di vecchiaia maturato entro il 31 dicembre 2026 o trascorsi nove mesi dalla cessazione dal servizio per il raggiungimento del requisito della pensione di vecchiaia maturato a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Militari e Forze di Polizia

Con riferimento al personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (Forze armate, Forze di polizia a ordinamento civile e militare e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco), l’erogazione del TFS avviene secondo i termini di pagamento previsti per la generalità dei dipendenti pubblici. Tali termini, come anticipato, variano in funzione della causale di cessazione dal servizio e del requisito pensionistico maturato, nel rispetto della specifica normativa applicabile al predetto personale. La novità normativa che riduce il termine di pagamento del TFS da dodici a nove mesi produce effetti anche in relazione alla liquidazione del TFS per il personale militare (ufficiali e sottufficiali) collocato in ausiliaria con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2027. Infatti il collocamento in ausiliaria è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l’indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio”.

In caso di domanda di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti, i termini di pagamento del TFS sono determinati con riferimento ai requisiti di età anagrafica e/o di anzianità contributiva previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti ossia dodici mesi decorrenti dal raggiungimento del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia o decorsi nove mesi dal collocamento a riposo in caso di raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Pensione di Inabilità (anche con cumulo) pagamento sempre entro 105 giorni, indipendentemente dalla pensione

Cessazione senza pensione e domanda successiva

Se il lavoratore:

  • si dimette senza pensione
  • e presenta domanda entro 24 mesi

il termine decorre dalla maturazione del requisito pensionistico

se invece sono già passati 24 mesi:  non si applicano più differimenti aggiuntivi

Interessi per ritardo

In caso di ritardo nei pagamenti spettano interessi legali per ogni giorno di ritardo

 

Pertanto si deve prestare particolare attenzione a:

Verificare sempre:

  • motivo della cessazione
  • tipologia di pensione
  • data di maturazione dei requisiti

Informare correttamente l’utente:

  • il TFS/TFR non è immediato
  • i tempi possono arrivare fino a 24 mesi o più
  • la decorrenza spesso non coincide con la fine del lavoro

Evidenziare:

  • la differenza tra pensione di vecchiaia e pensione anticipata
  • la presenza di rateizzazione
  • eventuali ritardi e diritto agli interessi sintesi finale

Vi ricordiamo che l’INPS mantiene i tre mesi tecnici, oltre il termine previsto per la liquidazione del TFS/TFR anche dal 2027 → sono stati previsti tempi ridotti a 9 mesi ed entro i successivi tre mesi solo per la pensione di vecchiaia. Nel 2026 rimangono i termini precedenti

  • Nei casi ordinari → 12 mesi + 3
  • Nei casi penalizzanti → fino a 24 mesi + 3 mesi
  • Pagamenti spesso rateizzati
  • Decorrenza variabile e spesso posticipata rispetto alla cessazione