NASpI: Disoccupazione da restituire senza lettera di licenziamento. Sentenza Corte di Cassazione

Con l’ordinanza n. 6988 del 24.3.2026, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio: la Naspi spetta solo nei casi espressamente previsti dalla legge e, in assenza di una formale lettera di licenziamento, l’accordo con cui un lavoratore accetta di lasciare l’azienda in cambio di un incentivo economico non è sufficiente a garantire l’indennità di disoccupazione.

 

Il caso riguarda una lavoratrice che, con un accordo sindacale e mediante una risoluzione consensuale, formalizzata in sede sindacale e accompagnata da un incentivo all’esodo, aveva iniziato a percepire la Naspi.

Ma l’INPS, a seguito di verifiche, aveva chiesto la restituzione delle somme erogate, ritenendo che non sussistessero i presupposti di legge.

La motivazione della richiesta di restituzione era la mancanza della lettera di licenziamento.

I giudici, in primo momento, avevano dato ragione alla ricorrente ritenendo che la cessazione fosse, nella sostanza, riconducibile a una scelta datoriale. La Cassazione, però, ha ribaltato questa lettura.

La Corte ha chiarito che, nel caso esaminato, non vi è stato alcun licenziamento, neppure nella forma procedurale prevista dall’articolo 7 della legge n. 604/1966.

Passaggio della Sentenza:

“Si è già rilevato che la corte territoriale ha correttamente ritenuto che nel caso portato al suo esame il rapporto di lavoro di Sorrentino non fosse stato consensualmente risolto nell’ambito della procedura ex art.7 cit. per l’assorbente ragione che dal verbale di conciliazione in sede sindacale del 14/12/2017 ─ come riportato nella motivazione della sentenza impugnata ─ non risulta affatto che Poste Italiane s.p.a. avesse comunicato alla DTL competente la sua intenzione di procedere al licenziamento di Sorrentino per giustificato motivo oggettivo (cfr. i primi due commi della disposizione citata). Le parti di quell’accordo, trascritto in parte qua nel ricorso per cassazione e riportato anche nella motivazione, premettono che «hanno convenuto in data 06/12/2017 di voler risolvere consensualmente il rapporto di lavoro tra di esse in essere» “

 

La Cassazione ha poi censurato il ricorso all’analogia operato dai giudici di merito:

” Nel caso in esame, la Corte d’appello ha fatto ricorso all’analogia sebbene non sussistesse un vuoto normativo, perché la fattispecie è già regolata dall’art.3 comma 2 del d.lgs. n.22/2015 nel senso che nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro l’indennità NASpI può essere riconosciuta solo nel caso in cui la risoluzione consensuale sia intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012. “

 

C’è poi un elemento di coerenza sistemica, che la sentenza richiama espressamente: la Naspi è finanziata anche attraverso il cosiddetto “ticket licenziamento”, un contributo che grava sui datori di lavoro nei casi di interruzione unilaterale del rapporto. Ammettere il beneficio anche quando il licenziamento non c’è mai stato significherebbe sganciare la prestazione dal suo stesso meccanismo di finanziamento, alterando l’equilibrio dell’intero sistema previdenziale.

 

Quindi, la Sentenza della Corte di Cassazione stabilisce un principio “fondamentale”, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con accordo “consensuale” con relativa richiesta di NASpI : la lavoratrice o lavoratore deve assicurarsi che la cessazione del rapporto sia formalmente e inequivocabilmente riconducibile a un licenziamento.