Inps: Assegni Familiari e Quote di Maggiorazione per l’anno 2026 per gli autonomi (lavoratori e pensionati)

L’Inps, con propria circolare n. 32 del 27.3.2026, comunica che sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o della riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

Le indicazioni fornite con la presente circolare trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

 

Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli a cui si applica la normativa concernente l’assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o a essa connessi.

Tanto premesso, si precisa che gli importi delle prestazioni sono i seguenti:

  • 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti;

  • 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge, fratelli, sorelle e nipoti;

  • 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

 

In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato, dal 1° gennaio 2026 e per l’intero anno, nell’importo mensile di 611,85 euro (cfr. la circolare n. 153 del 19 dicembre 2025).

In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e, quindi, del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano come di seguito fissati per tutto l’anno 2026:

  • 861,69 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti;
  • 1.507,96 euro per due genitori ed equiparati.

Allegato Tabelle