L’Inps, con propria circolare n. 29 del 27.3.2026, fornisce le indicazioni relative alle agevolazioni, previste dall’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alla presentazione e gestione delle relative domande che a decorrere dall’anno 2026 sono valide fino al terzo anno di età del minore a seguito di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118.
Inoltre, l’Istituto fornisce le indicazioni per l’applicazione al Bonus asilo nido dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.
REQUISITI per la RICHIESTA di BONUS ASILO NIDO
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore di età inferiore ai tre anni in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti, previsti dall’articolo 1 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea o, in caso di cittadino di uno Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) residenza in Italia.
Con riferimento ai cittadini di uno Stato extracomunitario, di cui alla precedente lettera a), tenuto conto della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, si precisa che può accedere al contributo il genitore in possesso dei seguenti requisiti o permessi di soggiorno con validità almeno semestrale:
- titolare di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (cfr. l’art. 14 della direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, attuata con il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108);
- titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 286/1998, per il quale l’inclusione tra i potenziali beneficiari è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
In aggiunta ai permessi di soggiorno sopra indicati sono utili, inoltre, i seguenti permessi di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e alle altre fonti che regolano la condizione giuridica dello straniero:
- permesso di soggiorno per lavoro subordinato (cfr. gli artt. 5, 5-bis, 21 e 22 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli artt. 9, 13 e 14 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394);
- permesso di soggiorno per lavoro stagionale (cfr. l’art. 24 del decreto legislativo n. 286/1998);
- permesso di soggiorno per assistenza minori (cfr. l’art. 31, comma 3, del decreto legislativo n. 286/1998);
- permesso di soggiorno per protezione speciale (cfr. l’art. 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25);
- permesso di soggiorno per casi speciali (cfr. gli artt. 18, 18-bis e 18-ter del decreto legislativo n. 286/1998);
- permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato alle persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2022, tenuto conto delle previsioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, in base alle quali tali permessi di soggiorno sono prorogabili su domanda fino al 4 marzo 2026; la protezione temporanea è stata ulteriormente prorogata al 4 marzo 2027 a seguito della decisione (UE) 2025/1460 del Consiglio del 15 luglio 2025;
- permesso di soggiorno per motivi familiari (cfr. l’art. 30 del decreto legislativo n. 286/1998 e l’art. 28 del D.P.R. n. 394/1999).
Tenuto conto della recente evoluzione giurisprudenziale in materia, e salva l’eventuale ripetizione delle somme corrisposte in caso di esito favorevole dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione o ad altre Autorità giudiziarie, il permesso di soggiorno per attesa occupazione di cui all’articolo 22, comma 11, del decreto legislativo n. 286/1998, è da considerarsi, allo stato attuale, tra i permessi di soggiorno validi ai fini del riconoscimento delle prestazioni in argomento.
Ai fini del contributo ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale (cfr. l’art. 27 del decreto legislativo 19 novembre2007, n. 251, e l’art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) in possesso di permesso di soggiorno valido (cfr. il messaggio n. 205 del 22 gennaio 2026).
Nel caso di permesso di soggiorno scaduto alla data di presentazione della domanda, considerato che in attesa della definizione del procedimento di rinnovo gli effetti dei diritti esercitati cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso stesso, per l’accesso al contributo è necessario presentare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Il beneficio è revocato nel caso di mancato rinnovo del permesso di soggiorno con ripetizione dei contributi erogati.
Per il genitore minorenne o incapace di agire, la domanda può essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al genitore del bambino. Si evidenzia che il genitore che esercita la responsabilità genitoriale del minore può registrare direttamente online la delega a proprio nome per l’esercizio dei diritti del figlio minore (cfr. il messaggio Inps n. 171 del 13 gennaio 2022) compresa la richiesta del contributo.
Il contributo può essere richiesto anche dall’affidatario del minore in affidamento temporaneo o preadottivo.
Tutti i citati requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione.
TIPOLOGIE di CONTRIBUTO per le quali è POSSIBILE PRESENTARE la DOMANDA
La domanda di contributo può essere presentata nei seguenti casi:
a) spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (cfr. l’art. 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017). In tale ipotesi il contributo è definito di seguito “contributo asilo nido”;
b) forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche (cfr. l’art. 4 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017). In tale ipotesi il contributo è definito di seguito “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”.
Il “contributo asilo nido” deve essere richiesto dal genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta.
Il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”, invece, deve essere richiesto dal genitore che coabita con il figlio e ha dimora abituale nel medesimo comune (cfr. l’art. 5 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).
Si evidenzia che coloro che hanno richiesto e ottenuto il “contributo asilo nido” per almeno una mensilità di un anno solare non possono richiedere il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione” per il medesimo anno solare.
SERVIZI EDUCATIVI AMMESSI al “CONTRIBUTO ASILO NIDO”
Come precisato al paragrafo 2 della circolare n. 123/2025, a integrazione di quanto specificato al paragrafo 3 della circolare n. 60/2025, stante l’interpretazione autentica fornita dal comma 1 dell’articolo 6-bis del decreto-legge n. 95/2025, il “contributo asilo nido” è erogabile esclusivamente per la frequenza di servizi educativi per l’infanzia erogati da strutture pubbliche o private, in possesso di regolare titolo abilitativo secondo le legislazioni regionali in cui opera la struttura e riconducibili a una delle seguenti categorie elencate dall’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:
– nidi e micronidi (cfr. l’art. 2, comma 3, lett. a);
– sezioni primavera (cfr. l’art. 2, comma 3, lett. b);
– spazi gioco (cfr. l’art. 2, comma 3, lett. c, n. 1);
– servizi educativi in contesto domiciliare (cfr. l’art. 2, comma 3, lett. c, n. 3).
Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi diversi da quelli educativi o per la frequenza di strutture che erogano servizi diversi da quelli indicati dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 95/2025 (ad esempio, servizi ricreativi, servizi pre-scuola, post-scuola, frequenza di centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore).
IMPORTO del CONTRIBUTO PARAMETRATO al VALORE ISEE per SPECIFICHE PRESTAZIONI FAMILIARI e per l’INCLUSIONE
A decorrere dal 1° gennaio 2026, l’importo del contributo è parametrato al valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, introdotto dall’articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di Bilancio 2026). Tale valore è neutralizzato dagli importi percepiti a titolo di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) dai componenti del nucleo ISEE, ai sensi dell’articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025).
Si precisa che la neutralizzazione delle somme percepite per l’AUU viene effettuata decurtando il valore dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione dell’importo dell’AUU, rapportato al parametro della scala di equivalenza della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU).
Ad esempio, nel caso di un ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione con un parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del minore pari a 3,10 e un importo dell’AUU erogato di 3.100 euro, l’importo da escludere dal valore dell’ISEE è pari a 1.000 euro (3.100/3,10). In questo caso, ad esempio, con un indicatore ISEE pari a 41.000 euro, l’indicatore utilizzato ai fini delle agevolazioni in argomento è pari a 40.000 euro (41.000 euro – 1.000 euro).
Gli importi spettanti, determinati in base alla data di nascita del minore e al valore dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione applicabile alle prestazioni agevolate, neutralizzato dall’importo dell’AUU (di seguito, “ISEE neutralizzato”), sono i seguenti:
– bambini nati dal 1° gennaio 2024:
- 3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro) con “ISEE neutralizzato” pari o inferiore a 40.000 euro;
- 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con “ISEE neutralizzato” superiore a 40.000 euro, o nel caso di ISEE assente;
– bambini nati in data antecedente al 1° gennaio 2024:
- 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro) con “ISEE neutralizzato” fino a 25.000,99 euro;
- 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con “ISEE neutralizzato” da 25.001 a 40.000 euro;
- 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con “ISEE neutralizzato” superiore a 40.000 euro, o nel caso di ISEE assente.
Il contributo è erogato nella misura minima (prevista in assenza di ISEE) anche nei casi dell’ISEE attestato e valido che riporti omissioni e/o difformità dei dati relativi al patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, o nel caso di incongruenze tra i dati indicati nella DSU per il rilascio dell’ISEE e le informazioni in possesso dell’INPS e di altre pubbliche Amministrazioni.
A seguito della rettifica della DSU attestata con omissioni e/o difformità, della presentazione di una successiva DSU regolare o della verifica con esito positivo della documentazione presentata dal beneficiario a giustificazione dei dati dichiarati nella DSU, il contributo è ricalcolato tenendo conto dei nuovi elementi forniti.
Il “contributo asilo nido” è determinato in base al valore dell’ISEE in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello a cui si riferisce la mensilità o, in caso di assenza, al valore dell’ISEE del mese a cui si riferisce la mensilità, se presente.
Il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione” è erogato in unica soluzione direttamente al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile. Ai fini della misura viene preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda o, in caso di assenza, al valore dell’ISEE del mese di presentazione della domanda.
In assenza dell’ISEE in corso di validità o qualora il contributo in esame sia richiesto dal genitore che non rientra nel nucleo familiare ISEE del minorenne, il contributo stesso è erogato ratealmente in misura complessiva non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili). In caso di successiva presentazione di un ISEE valido, a partire dalla data di attestazione dello stesso, viene corrisposto l’importo maggiorato, laddove sussistano i requisiti, e non vengono disposti conguagli per le rate antecedenti.
L’esito della domanda e delle verifiche mensili relativi alle richieste di rimborso del contributo sono consultabili accedendo al servizio di presentazione della domanda presente nel sito istituzionale www.inps.it.
PRESENTAZIONE delle DOMANDE con VALIDITA’ fino al COMPIMENTO del TERZO ANNO di ETA’ del MINORE
A decorrere dal 1° gennaio 2026, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge n. 95/2025, la domanda presentata dal genitore per il minore produce effetti non più su base annuale, bensì per l’intero ciclo di fruizione del beneficio (cfr. il paragrafo 3 della circolare n. 123/2025).
In attuazione di tale disciplina, la domanda conserva la propria validità in modo continuativo fino al mese di agosto dell’anno in cui il minore compie il terzo anno di età, fermo restando il monitoraggio sulla permanenza dei requisiti normativi. Per gli anni solari successivi a quello di prima presentazione della domanda, quindi, il richiedente non è più tenuto a inoltrare una nuova istanza.
Per dare continuità all’erogazione, è sufficiente accedere alla domanda già registrata a sistema e indicare le mensilità per le quali si intende fruire del beneficio nell’anno di riferimento.
Questa operazione garantisce la prenotazione contestuale delle risorse finanziarie necessarie alla copertura del contributo per il nuovo anno solare.
Le domande di contributo possono essere presentate ogni anno dalla data di apertura del servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” al 31 dicembre di ciascun anno e producono effetti, come indicato in precedenza, per l’intero ciclo di fruizione del beneficio.
Con successivo messaggio sarà comunicata la data di apertura del citato servizio per la presentazione delle domande per l’anno 2026.
Il richiedente, al momento della presentazione della domanda di contributo, deve indicare a quale dei due benefici intende accedere.
I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini dell’erogazione del contributo dichiarano sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso di tale titolo, inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo di attestazione, Autorità che lo ha rilasciato, data di rilascio e termine di validità).
Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dall’INPS mediante l’accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero dell’Interno e dalle altre pubbliche Amministrazioni. All’esito di tali verifiche, la Struttura territorialmente competente dell’INPS può richiedere l’esibizione del permesso di soggiorno qualora sia necessario per esigenze di istruttoria.
DOMANDE di “CONTRIBUTO ASILO NIDO”. STRUTTURE EDUCATIVE AMMESSE al CONTRIBUTO. PRENOTAZIONE delle RISORSE
Nella compilazione della domanda per il “contributo asilo nido”, il richiedente deve indicare con riferimento alla struttura educativa prescelta la tipologia dell’asilo nido selezionando uno dei valori “Pubblico” o “Privato”. Si evidenzia che il valore “Pubblico” può essere selezionato esclusivamente per gli asili nido comunali e per le sezioni primavera delle scuole dell’infanzia statali o comunali.
Oltre alla denominazione della struttura e al codice fiscale/partita IVA, per le strutture private il richiedente deve indicare i riferimenti del titolo abilitativo allo svolgimento di servizi educativi per i bambini compresi nella fascia di età 0-3 anni, la data di decorrenza della validità del medesimo titolo abilitativo e l’indirizzo della struttura frequentata dal minore.
Ai fini dell’accoglimento della domanda, in sede di istruttoria, le Strutture territorialmente competenti dell’Istituto accertano il possesso del titolo abilitativo mediante la consultazione degli elenchi pubblicati dalle Regioni o dagli Enti locali. Qualora la struttura non risulti indicata negli elenchi, o permangano dubbi sulla natura del servizio o sulla validità dell’abilitazione, le Strutture territoriali devono verificare la legittimazione della struttura presso l’Ente competente, secondo la specifica normativa regionale.
Per i minori che frequentano un asilo nido pubblico che prevede il pagamento delle rette successivamente al periodo di frequenza, è possibile allegare la documentazione relativa alla posizione utile in graduatoria del minore o un’attestazione della frequenza dell’asilo nido.
La prenotazione delle risorse è effettuata secondo la data e l’ora di allegazione della citata documentazione. Se al momento dell’allegazione il budget finanziario dell’anno è esaurito, le mensilità richieste nella domanda sono poste in riserva e saranno lavorate se le risorse prenotate in precedenza da altri richiedenti non saranno utilizzate.
Per la prenotazione delle risorse degli anni solari successivi a quello di presentazione della domanda, all’apertura del servizio per la presentazione della stessa, il richiedente deve accedere alla sua domanda e selezionare le mensilità dell’annualità in corso per le quali intende richiedere il contributo, fino a un massimo di undici mensilità e allegare la documentazione prescritta.
DOMANDE DI “CONTRIBUTO FORME di SUPPORTO PRESSO la PROPRIA ABITAZIONE” e PRENOTAZIONE delle RISORSE
Il genitore che richiede il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”, ai fini della prenotazione delle risorse finanziare relative al contributo dell’anno di presentazione della domanda, deve allegare un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido per l’intero anno solare, in ragione di una grave patologia cronica.
Negli anni solari successivi a quello di presentazione della domanda, all’apertura del servizio per la presentazione della stessa, il richiedente dovrà accedere alla sua domanda e allegare la documentazione prescritta.
RICHIESTE di PAGAMENTO del “CONTRIBUTO ASILO NIDO”
La documentazione completa relativa alle mensilità per le quali è stato richiesto il “contributo asilo nido” deve essere allegata, a pena di decadenza, entro il 30 aprile dell’anno solare successivo all’anno di riferimento delle mensilità. Ad esempio, la documentazione per le mensilità relative all’anno 2026 dovrà essere trasmessa entro il 30 aprile 2027.
È altresì possibile effettuare la variazione dei mesi originariamente richiesti nella domanda utilizzando l’apposita funzionalità, disponibile nell’ambito del servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”, seguendo il percorso “Gestione” > “Invia Richiesta” > “Sostituisci mensilità richieste” o “Aggiungi mensilità richiesta”.
L’invio della documentazione per il “contributo asilo nido” deve avvenire esclusivamente tramite la procedura web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” (funzione “Allega documenti di spesa”), disponibile sul sito istituzionale www.inps.it o tramite l’app “INPS Mobile” utilizzando il servizio “Bonus nido”. Non vengono presi in considerazione allegati pervenuti con altre modalità.
Il rimborso non può eccedere la spesa effettivamente sostenuta e a carico del richiedente.
Le spese rimborsabili sono esclusivamente le seguenti:
– retta mensile;
– eventuale quota di spesa sostenuta per la fornitura dei pasti, sempre relativi alla mensilità selezionata;
– importo relativo all’imposta di bollo;
– IVA agevolata.
Non sono rimborsabili le somme versate a titolo di iscrizione, quelle del pre-scuola e del postscuola, l’importo a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA) ordinaria; ciò in considerazione dell’esclusione delle spese scolastiche stabilita dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con l’eccezione degli asili nido gestiti da cooperative sociali e ONLUS, per i quali l’IVA (c.d. agevolata) può essere rimborsata in quanto dovuta dalla struttura a titolo forfettario.
Per “il contributo asilo nido” il richiedente deve allegare la fattura, o in assenza dell’obbligo di fatturazione, ricevuta o avviso di pagamento e il giustificativo del pagamento effettuato con modalità tracciabili.
La fattura deve contenere la denominazione dell’asilo nido con i dati sociali che identificano lo stesso (denominazione, indirizzo della sede legale, codice fiscale o partita IVA dell’asilo nido) e deve essere intestata al richiedente il contributo o al minore. Nella fattura deve essere descritto il servizio erogato e devono essere riportati il mese e l’anno a cui si riferisce la prestazione a rimborso, il nome e il cognome o il codice fiscale del minore e l’importo per il servizio erogato.
Per le strutture esenti dall’applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 20 e n. 21, del D.P.R. n. 633/1972, e dispensate dall’obbligo di fatturazione ai sensi dell’articolo 36-bis del medesimo D.P.R., è possibile allegare la ricevuta.
In tale caso nella ricevuta o in altra documentazione prodotta dal legale rappresentante della struttura con allegata copia del documento di identità deve essere dichiarata la dispensa dall’obbligo di fatturazione.
Analogamente, per gli Enti associativi non commerciali esenti dall’applicazione dell’IVA (fuori campo IVA) per le prestazioni di servizi e cessioni di beni verso soci, in conformità alle finalità istituzionali, deve essere acquisita apposita dichiarazione per i servizi educativi effettuati verso i soci e i tesserati in conformità alle finalità istituzionali.
Per i nidi comunali e per le sezioni primavera comunali o statali è possibile allegare l’avviso di pagamento in luogo della fattura.
Per ottenere il rimborso, il richiedente deve allegare la documentazione attestante l’effettivo sostenimento della spesa effettuata con modalità tracciabili. Sono considerate forme di pagamento valide, purché effettuate a nome del richiedente e/o del minore:
– bonifico bancario o postale attestante l’avvenuta esecuzione del pagamento (addebito sul conto corrente), prodotta su carta intestata della banca o di Poste italiane S.P.A. Sono altresì ammessi i bonifici effettuati tramite conto corrente cointestato ai genitori del minore. Non sono ammessi ordinativi di bonifico revocabili o documentazione relativa a operazioni di home banking da cui non risulti l’avvenuta esecuzione del pagamento;
– sistemi di pagamento tracciabili (carta di credito/debito/POS), la liquidazione è consentita anche in presenza della sola ricevuta del POS con importo corrispondente a quello indicato nella fattura o ricevuta del mese di riferimento;
– ricevuta di pagamento effettuata tramite PagoPA completa dell’avviso di pagamento inviato dall’Ente locale o di altra documentazione che riporti il codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento). Per i servizi erogati dagli asili nido pubblici, tale documentazione deve contenere gli elementi essenziali per individuare la struttura, il minore, il dettaglio del servizio e il mese di competenza;
– bollettino di conto corrente postale effettuato a nome del richiedente il contributo o del minore beneficiario;
– assegno bancario non trasferibile;
– attestazione del datore di lavoro comprovante l’avvenuto pagamento della retta o l’evidenza della trattenuta in busta paga (documentazione ammessa esclusivamente per gli asili nido aziendali).
Qualora il pagamento venga effettuato da un soggetto diverso dal richiedente, la documentazione di spesa deve essere integrata da una dichiarazione con allegata copia del documento di identità con la quale il soggetto che ha effettuato il pagamento dichiara che il pagamento è stato effettuato in nome e per conto del genitore richiedente.
Nel caso in cui la documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata per ogni mese a cui si riferisce. Se, invece, per il medesimo mese si è in possesso di più ricevute, le stesse devono essere inviate con un unico file.
DECADENZA della DOMANDA e SUBENTRO di un NUOVO RICHIEDENTE
L’erogazione del contributo è interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti normativi previsti per l’accesso al contributo (ad esempio, perdita della residenza in Italia, decesso del genitore richiedente, decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda, affidamento del minore a terzi, provvedimento negativo del giudice che determina il venire meno dell’affidamento preadottivo ai sensi dell’articolo 25, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184).
In tali evenienze, l’INPS interrompe l’erogazione del contributo a partire dal mese successivo alla data dalla quale acquisisce conoscenza dell’evento che determina la decadenza e procede al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal mese successivo al venire meno dei requisiti.
Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nell’erogazione del contributo da parte di un soggetto diverso, se sussistono i presupposti di legge per accedere al contributo alla data di subentro. Il termine previsto per il subentro è fissato improrogabilmente entro e non oltre 90 giorni dalla data in cui si è verificata una delle cause di decadenza, pena l’inammissibilità della domanda.
Nel solo caso del decesso del richiedente, è possibile inoltrare richiesta di subentro recuperando i dati della vecchia domanda, tramite la specifica funzione disponibile nel servizio dedicato.
