Pensioni Militari: Sentenza Corte dei Conti -sezione unite- 8/2025/QM/SEZ. Modifiche e integrazioni

L’Inps, con proprio messaggio n. 981 del 20.3.2026, fornisce chiarimenti in ordine all’individuazione del limite massimo di cinque anni di maggiorazione per l’esercizio della facoltà di riscatto ai fini pensionistici previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, relativo ai periodi di servizio comunque prestato e fornisce, altresì, specifiche indicazioni operative per l’esercizio della predetta facoltà di riscatto da parte del personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e della Guardia di Finanza, relativamente ai periodi di servizio comunque prestato.

Analizziamo il messaggio, con il commento del ns. esperto, Affaticati Rodolfo – Consulente Enasc di Previdenza Pubblica :

 

Con il messaggio n. 981 del 20 marzo 2026, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla facoltà di riscatto dei periodi di servizio comunque prestato, alla luce della sentenza della Corte dei Conti n. 8/2025/QM/SEZ. La norma cui fa riferimento la sentenza è contenuta nell’art. 5, comma 3 del D.Lgs. 165/1997 che stabilisce:

  • un limite massimo di 5 anni complessivi di maggiorazioni ai fini pensionistici;
  • tali aumenti possono essere riconosciuti automaticamente (ex se) oppure tramite riscatto a domanda dell’interessato, in parte oneroso, dei periodi di servizio comunque prestato.

La normativa per i militari aveva distinto chi, alla data del 31/12/1995, aveva raggiunto almeno 18 anni servizio utile e si collocava nel sistema di calcolo retributivo e chi invece, essendo in possesso di un’anzianità contributiva inferiore, si collocava in un sistema misto. Da qui si poneva una nuova problematica in merito alla valutazione dei riscatti (anni di accademia, corsi, periodi pre ruolo) e le maggiorazioni (riconoscimento per servizi operativi, campagne militari svolte prima del 1998, navigazione ecc.)  se potevano valere per raggiungere i famosi 18 anno al 1995.

La sentenza della Corte dei Conti ha chiarito ogni dubbio in proposito ed ha stabilito che le domande di riscatto degli aumenti di servizio presentate collocate prima del 1° gennaio 1998 (data di entrata in vigore del D.Lgs 165/97)

  • devoro essere ammesse anche se è stato superato il tetto dei cinque anni
  • il limite complessivo rimane inderogabile
  • il nuovo beneficio deve tener conto della riduzione di maggiorazioni già riconosciute.

Pertanto rimanendo obbligatorio il limite massimo dei cinque anni di valorizzazione in sede di valutazione della domanda di riscatto ai fini pensionistici gli aumenti dei periodi di servizio riconosciuti ex se successivi al 31/12/1997 ed eccedenti il tetto quinquennale di valorizzazione dovranno essere scomputati secondo un criterio cronologico inverso, ossia dal più recente al più remoto

L’INPS farà automaticamente un “riequilibrio” operando in questo modo:

  • toglie una parte dei periodi più recenti
  • e inserisce quelli più vecchi che vuoi riscattare

Il totale resta sempre massimo 5 anni. Non è possibile procedere allo scomputo nei seguenti casi:

  • periodi già oggetto di riscatto
  • per i quali risulti già pagato l’onere.

Esempio applicativo (semplificato)

Caso:

  • servizio ante 1998: 1980–1985
  • maggiorazione già maturata: 5 anni
  • domanda di riscatto: 1 anno

Applicazione:

  • la domanda viene accolta anche se il limite è già raggiunto
  • si elimina 1 anno tra quelli già riconosciuti (partendo dai più recenti)

Risultato finale:

  • 1 anno riscattato
  • 4 anni riconosciuti ex se
  • totale sempre 5 anni.

 

Le indicazioni fornite con il messaggio dell’INPS si applicano all’intero comparto difesa, sicurezza, soccorso pubblico, dettando le modalità operative specifiche per il comparto sicurezza indicando specificatamente:

  • la Polizia di Stato
  • la Polizia penitenziaria
  • la Guardia di Finanza

Per gli appartenenti ai Corpi di Polizia ad ordinamento civile l’INPS la decisione assume un particolare rilievo in quanto la maggiorazione di un anno ogni 5, prevista in presenza di indennità pensionabile, contribuisce frequentemente al raggiungimento del limite dei cinque anni. Inoltre richiama il principio secondo cui possono considerare, come servizio comunque pretato, anche i periodi di allievo collocati prima fino al 31/12/1997 presso scuole o istituti di formazione, oltre al servizio militare quando ricorrono i presupposti

Sono inclusi anche:

  • periodi da allievo
  • servizio militare
  • altri servizi comunque prestati

Non si possono modificare riscatti già pagati

I corsi da allievo dopo il 1998 non rientrano in questa possibilità.

 

Per quanto riguarda il comparto difesa (Esercito, Marina Militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri) il messaggio INPS non contiene un richiamo esplicito né indicazioni operative dedicate

RECUPERO VECCHIE DOMANDE

 Si possono recuperare le vecchie domande

Se in passato è stata respinta una domanda, oggi potrebbe essere accolta

Se c’è una pratica in corso, verrà rivalutata con le nuove regole

E’ possibile anche presentare una nuova domanda

 

La novità introdotta dalla sentenza consente di

  • aumentare gli anni utili per la pensione

  • migliorare l’importo dell’assegno

  • recuperare diritti che prima venivano negati