Pensioni/Adeguamento Speranza di Vita anni 2027 e 2028: Elenco delle prestazioni che rientrano e quelle che non rientrano

L’Inps, con propria circolare n. 28 del 16.3.2026, fornisce indicazioni per l’applicazione delle disposizioni previste dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), che interviene sull’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per il biennio 2027-2028 previsto dal decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro
e delle politiche sociali, 19 dicembre 2025. Inoltre, si specificano le fattispecie per le quali non è prevista l’applicazione dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita e quelle per le quali è previsto un incremento aggiuntivo.

Analizziamo la circolare, con il commento del ns. esperto, Affaticati Rodolfo – Consulente Enasc di Previdenza

 

Di seguito riportiamo, in forma analitica e punto per punto, i principali contenuti della circolare.

 

Incremento generale dei requisiti pensionistici per il biennio 2027-2028

Per effetto del combinato disposto tra il decreto direttoriale del 19 dicembre 2025 e la Legge di Bilancio 2026, l’incremento dei requisiti pensionistici collegato alla speranza di vita viene applicato come segue:

  • dal 1° gennaio 2027: aumento di 1 mese;
  • dal 1° gennaio 2028: aumento di 3 mesi.

La circolare chiarisce che l’incremento complessivo previsto dal decreto è pari a tre mesi, ma per il solo anno 2027 viene applicato in misura ridotta, pari a un mese. Dal 2028 l’aumento opera invece nella misura piena di tre mesi.

 

 

Pensione di vecchiaia – requisiti anagrafici ordinari
Per gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione Separata, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia sarà il seguente:

  • dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027: 67 anni e 1 mese;
  • dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028: 67 anni e 3 mesi.

Dal 1° gennaio 2029 il requisito resta fissato a 67 anni e 3 mesi, salvo successivi futuri adeguamenti alla speranza di vita previsti dalla normativa.

 

Pensione di vecchiaia – soggetti con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996
Per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico che consente l’accesso alla pensione di vecchiaia con almeno 5 anni di contribuzione effettiva sarà:

  • 71 anni e 1 mese nel 2027;
  • 71 anni e 3 mesi nel 2028.

Anche in questo caso, dal 2029 il requisito resta pari a 71 anni e 3 mesi, ferma la possibilità di successivi adeguamenti.

 

Pensione anticipata ordinaria – requisiti contributivi
Per la pensione anticipata ordinaria, i requisiti contributivi sono aggiornati come segue:

Per l’anno 2027

  • Uomini: 42 anni e 11 mesi;
  • Donne: 41 anni e 11 mesi.

Per l’anno 2028

  • Uomini: 43 anni e 1 mese;
  • Donne: 42 anni e 1 mese.

La circolare ricorda inoltre che il trattamento pensionistico anticipato decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

 

Pensione anticipata per soggetti con contribuzione dal 1° gennaio 1996
Per i lavoratori con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione anticipata risultano così aggiornati:

Per l’anno 2027

  • età anagrafica: 64 anni e 1 mese;
  • anzianità contributiva: 20 anni e 1 mese.

Per l’anno 2028

  • età anagrafica: 64 anni e 3 mesi;
  • anzianità contributiva: 20 anni e 3 mesi.

Anche per questa tipologia di pensione anticipata, la decorrenza avviene trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti.

 

Pensione anticipata per i lavoratori precoci
Per i lavoratori precoci rientranti nelle condizioni previste dalla legge, il requisito contributivo sarà:

  • 41 anni e 1 mese nel 2027;
  • 41 anni e 3 mesi nel 2028.

La circolare ricorda che rientrano in tale disciplina i soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo anteriori al compimento del 19° anno di età e che si trovino in una delle condizioni previste dalla norma, tra cui:

  • stato di disoccupazione a seguito di cessazione involontaria del rapporto di lavoro;
  • assistenza a familiari con disabilità grave;
  • invalidità civile pari o superiore al 74%.

Anche in questo caso il trattamento decorre dopo 3 mesi dalla maturazione del requisito.

 

Categorie per le quali non si applica l’adeguamento alla speranza di vita
La Legge di Bilancio 2026 ha previsto specifiche esclusioni dall’aumento dei requisiti pensionistici per il biennio 2027-2028. In particolare, l’incremento non si applica:

  • ai lavoratori addetti ad attività gravose;
  • ai lavoratori addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti;
  • ai lavoratori precoci impiegati in attività gravose o pesanti, nei casi specificamente previsti dalla legge.

Tali esclusioni operano solo in presenza dei requisiti e delle condizioni indicate dalla normativa e richiedono quindi una verifica puntuale della posizione individuale.

Lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti – pensione di vecchiaia
Per i lavoratori rientranti nelle categorie gravose o usuranti, iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive e alla Gestione Separata, la circolare prevede che nel biennio 2027-2028 l’adeguamento non trovi applicazione in presenza delle condizioni richieste.

In particolare, per la pensione di vecchiaia si applicano i seguenti requisiti:

  • 66 anni e 7 mesi, con almeno 30 anni di contributi, per alcuni lavoratori che abbiano svolto attività gravosa per almeno 7 anni negli ultimi 10 o per lavoratori addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti nei casi previsti;
  • 67 anni, con almeno 30 anni di contributi, per i lavoratori addetti ad attività gravose che abbiano svolto tale attività per almeno 6 anni negli ultimi 7.

Lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti – pensione anticipata
Per tali lavoratori, nel periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028, i requisiti contributivi per la pensione anticipata sono pari a:

  • 42 anni e 10 mesi per gli uomini;
  • 41 anni e 10 mesi per le donne.

La circolare precisa inoltre che, ai fini del perfezionamento del diritto, trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi.

Lavoratori precoci addetti ad attività gravose o pesanti
Per i lavoratori precoci che rientrano nella categoria degli addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti, l’adeguamento alla speranza di vita per il biennio 2027-2028 non si applica.
Il requisito contributivo rimane pertanto fissato a:

  • 41 anni per il periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028.

La decorrenza del trattamento resta subordinata al decorso dei termini previsti dalla normativa.

Lavoratori addetti alle attività particolarmente faticose e pesanti di cui al D.Lgs. n. 67/2011
La circolare conferma che, anche per il biennio 2027-2028, non trova applicazione l’adeguamento alla speranza di vita per i requisiti previsti a favore dei lavoratori addetti alle attività particolarmente faticose e pesanti disciplinate dal decreto legislativo n. 67/2011.

Rientrano tra questi:

  • lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
  • addetti alla cosiddetta “linea catena”;
  • conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
  • lavoratori notturni.

Per tali categorie, restano validi i requisiti già in vigore, basati su età minima, anzianità contributiva e sistema delle quote.

 

Requisiti per lavoratori usuranti e notturni – biennio 2027-2028
Per il periodo 1° gennaio 2027 – 31 dicembre 2028, la circolare riepiloga i seguenti requisiti:

Per lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, addetti alla linea catena, conducenti di veicoli di trasporto pubblico collettivo e lavoratori notturni a turni occupati per almeno 78 giorni l’anno o per l’intero anno lavorativo:

  • lavoratori dipendenti: almeno 35 anni di contributi, età minima 61 anni e 7 mesi, quota 97,6;
  • lavoratori autonomi: almeno 35 anni di contributi, età minima 62 anni e 7 mesi, quota 98,6.

Per lavoratori notturni a turni occupati da 64 a 71 giorni l’anno:

  • lavoratori dipendenti: almeno 35 anni di contributi, età minima 63 anni e 7 mesi, quota 99,6;
  • lavoratori autonomi: almeno 35 anni di contributi, età minima 64 anni e 7 mesi, quota 100,6.

Per lavoratori notturni a turni occupati da 72 a 77 giorni l’anno:

  • lavoratori dipendenti: almeno 35 anni di contributi, età minima 62 anni e 7 mesi, quota 98,6;

  • lavoratori autonomi: almeno 35 anni di contributi, età minima 63 anni e 7 mesi, quota 99,6.

 

APE Sociale
La circolare evidenzia una precisazione importante: l’incremento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici si applica anche nei confronti dei lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose o pesanti (art. 1, commi 186/187 della legge n. 199/2025) che, al momento del pensionamento , godono di Ape sociale.

 

Decorrenze particolari per alcuni trattamenti del pubblico impiego
La circolare ricorda che, per alcuni trattamenti pensionistici liquidati a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG, la decorrenza del trattamento avviene:

  • trascorsi 7 mesi dalla maturazione dei requisiti contributivi, se maturati entro il 31 dicembre 2027;
  • trascorsi 9 mesi dalla maturazione dei requisiti, se maturati dal 1° gennaio 2028.

La stessa circolare precisa che tali differimenti non trovano applicazione in alcuni casi di accesso con cumulo dei periodi assicurativi.

 

Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico
Per il personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, la Legge di Bilancio 2026 prevede un meccanismo specifico. La circolare fa riferimento al personale militare delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Per tali soggetti, i requisiti di accesso al pensionamento inferiori a quelli vigenti nell’AGO subiscono:

  • un incremento di 1 mese per il 2027;
  • un incremento di 3 mesi per il 2028.

La legge prevede inoltre, in via aggiuntiva, un incremento ulteriore di:

  • 1 mese nel 2028;
  • 1 ulteriore mese nel 2029;
  • 1 ulteriore mese a decorrere dal 2030.

 

La circolare precisa tuttavia che, per alcune specifiche professionalità, un futuro decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri potrà stabilire la non applicazione o l’applicazione solo parziale di tale incremento aggiuntivo. Su questo punto, l’INPS si riserva successive istruzioni.

 

 

Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico – pensione di vecchiaia
Per la pensione di vecchiaia del personale appartenente a tale comparto, la circolare stabilisce che:

  • dal 1° gennaio 2027 il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza è incrementato di 1 mese;
  • per l’anno 2028 l’incremento è pari a 3 mesi.

Restano fermi il regime delle decorrenze previsto dalla normativa vigente e le precedenti indicazioni INPS in materia di finestra mobile.

 

Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico – pensione di anzianità dal 1° gennaio 2027
A decorrere dal 1° gennaio 2027, l’accesso alla pensione di anzianità per il personale del comparto in esame avviene con uno dei seguenti requisiti:

  1. 41 anni e 1 mese di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età + 15 mesi di finestra
  2. raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, purché maturata entro il 31 dicembre 2011, con età anagrafica di almeno 54 anni e 1 mese;
  3. anzianità contributiva non inferiore a 35 anni con età anagrafica di almeno 58 anni e 1 mese + 12 mesi di finestra

 

Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico – pensione di anzianità dal 1° gennaio 2028
A decorrere dal 1° gennaio 2028, l’accesso alla pensione di anzianità avviene con uno dei seguenti requisiti:

  1. 41 anni e 3 mesi di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età + 15 mesi di finestra
  2. raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, purché maturata entro il 31 dicembre 2011, con età anagrafica di almeno 54 anni e 3 mesi;
  3. anzianità contributiva non inferiore a 35 anni con età anagrafica di almeno 58 anni e 3 mesi + 12 mesi di finestra

Nel caso di pensionamento con il requisito di cui al punto 1, continuano a trovare applicazione anche le disposizioni sull’ulteriore posticipo di tre mesi rispetto alla finestra mobile di dodici mesi.
Alla luce delle nuove disposizioni, si evidenzia che:

  • dal 2027 entrerà in vigore un primo incremento dei requisiti pensionistici;
  • dal 2028 l’aumento sarà applicato nella misura piena di tre mesi;
  • restano tuttavia ferme importanti deroghe per i lavoratori gravosi, usuranti e per alcune categorie di lavoratori precoci;
  • per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico si applica una disciplina specifica, con requisiti autonomi e ulteriori incrementi progressivi.

Per una corretta verifica della posizione individuale resta comunque necessario analizzare nel dettaglio l’età anagrafica, l’anzianità contributiva, la gestione previdenziale di appartenenza e l’eventuale rientro in categorie agevolate. 

 

Allegato Tabella Inps con nuove decorrenze