L’Inps, con proprio messaggio n. 767 del 5.3.2026, ritorna sull’applicazione delle nuove aliquote di rendimento di cui all’articolo 1, commi da 157 a 161, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, a seguito della modifica della disciplina sui limiti ordinamentali dei dipendenti pubblici per effetto dell’articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Analizziamo il messaggio, con il commento del ns. esperto, Affaticati Rodolfo – Consulente Enasc di Previdenza Pubblica :
” L’INPS con il messaggio suindicato ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove aliquote, previste dall’art. 1, commi 157 e 159 per i trattamenti pensionistici, liquidati dal 01/01/2024 in favore degli iscritti alle seguenti Casse ex INPDAP:
- CPDEL
- CPS
- CPI
- CPUG
La norma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024 per le anzianità inferiori inferiore ai 15 anni alla data del 31 dicembre 1995 la quota di pensione retributiva viene calcolata con l’applicazione delle aliquote previste nella tabella allegata alla Legge di Bilancio 2024 (allegato 1). Diversamente, le quote di pensione liquidate con sistema retributivo e riferite ad un’anzianità pari o superiore a 15 anni al 31 dicembre 1995 sono calcolate con l’applicazione della tabella A allegata alla legge n. 965/1965 e della tabella A allegata alla legge n. 16 del 24 gennaio 1986 limitatamente agli iscritti alla CPUG.
Tali precisazioni sono state rese necessario in quanto, come si ricorderà, i limiti ordinamentali hanno subito una modifica e sono passati dai 65 anni di età ai 67 anni.
Le nuove aliquote di rendimento trovano applicazione per la liquidazione delle pensioni anticipate comprese quelle dei lavoratori precoci. Non si applicano alle pensioni di vecchiaia anche se richieste con il cumulo dei contributi e liquidate per cessazioni dal servizio per dimissioni da un rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche.
Nel messaggio l’Istituto tiene a precisare che le dimissioni non costituiscono l’elemento per determinare l’applicazione o meno delle nuove aliquote di rendimento, il dato rilevante è la modalità di accesso alla pensione: anticipata o vecchiaia. Nel primo caso si applicano le nuove aliquote, nel secondo caso (vecchiaia) quelle previste dalla tabella A legge 965/65 e della tabella A allegata alla legge n.16/86 limitatamente agli iscritti alla CTUG.
LE NUOVE ALIQUOTE NON TROVANO APPLICAZIONE:
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Nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31/12/2023
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Nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza
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Nei casi di collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista da norme di legge i da regolamento applicabile nell’Amministrazione
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In favore dei lavoratori precoci il cui diritto risulti maturato e certificato entro la medesima data, a prescindere dal fatto che alla data di decorrenza del relativo trattamento pensionistico sussista anche il requisito contributivo previsto per l’accesso alla pensione anticipata.
RIESAME E RICORSI
Nel caso in cui fossero state liquidate pensioni di vecchiaia, anche con il cumulo, e la quota retributiva sia stata calcolata con le nuove aliquote l’INPS procederà d’ufficio al riesame e alla riliquidazione della pensione con le aliquote spettanti.
In merito ai ricorsi in essere sull’argomento finora trattato, le sedi procederanno in autotutela, annullando i provvedimenti in cui vi sia stata l’attribuzione previste dalla tabella allegata alla legge 213/2023 e definire i ricorsi nell’apposita procedura. “
