Inps: obblighi contributivi per i lavoratori impiegati all’estero in attività di cooperazione internazionale

L’Inps, con propria circolare n. 22 del 3.3.2026, fornisce chiarimenti e indicazioni operative in ordine agli obblighi contributivi relativi ai lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita in quanto impiegati all’estero nelle attività di cooperazione internazionale per lo sviluppo, ai sensi della Legge n. 125 dell’11.8.2014, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”.

Analizziamo la circolare, con il commento del ns. esperto, Affaticati Rodolfo – Consulente Enasc di Previdenza Pubblica :

 

L’articolo 23, comma 2, della legge n. 125/2014 individua i soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, tra i quali sono annoverati le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro elencati nell’articolo 26, comma 2, della medesima legge, che risultano i seguenti:

  1. a) le organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell’aiuto umanitario;
  2. b) gli enti del Terzo settore (ETS) non commerciali statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;
  3. c) le organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;
  4. d) le organizzazioni e le associazioni delle comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al medesimo articolo 26 e attivi nei Paesi coinvolti;
  5. e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali;
  6. f) le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). Tali organizzazioni e soggetti, a seguito di verifiche sulle competenze e sull’esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo, sono iscritti in apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Nell’ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni e i soggetti suindicati possono impiegare all’estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Stati esteri in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell’esperienza professionale e delle qualità personali necessarie mediante la stipula di contratti, i cui contenuti sono disciplinati in sede di contrattazione collettiva nel rispetto dei principi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana

 

DIPENDENTI PUBBLICI

In favore dei dipendenti pubblici sono previste particolari disposizioni per lo svolgimento delle citate attività. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili, e comunque non inferiore alla durata del contratto. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. L’Amministrazione pubblica competente, a domanda del dipendente, corredata dell’attestazione rilasciata dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo su richiesta dell’organizzazione della società civile o di altro soggetto che ha stipulato il contratto, concede l’aspettativa senza assegni.

 

OBBLIGHI CONTRIBUTIVI

L’art. 28 della legge n. 125/214 affida alle organizzazioni tutti gli obblighi fiscali, previdenziali, assistenziali derivanti dal contratto di cooperazione,   la norma prevede che i contributi siano versati nei fondi stabiliti dalla legge in considerazione del principio di unicità. Nel caso in cui venga stipulato un contratto di natura libero professionale con i titolari di partita IVA o di collaborazione coordinata e continuativa, la contribuzione deve essere versata o nell’apposita cassa professionale o nella gestione separata Nel caso in cui il rapporto instaurato sia di tipo subordinato, gli obblighi contributivi relativi all’Assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), in ossequio al principio dell’unicità della posizione assicurativa, devono essere assolti con riferimento alle casse e ai fondi di iscrizione del dipendente al momento del collocamento in aspettativa senza assegni al fine di assicurare la continuità di iscrizione alle gestioni di provenienza. Inoltre, si precisa che, nell’ipotesi di rapporto di lavoro subordinato, i datori di lavoro, in ogni caso, all’assolvimento degli obblighi contributivi relativi alle assicurazioni c.d. minori, discendenti dal medesimo contratto di lavoro dipendente, al pari della generalità dei dipendenti in forza. Pertanto, per i lavoratori subordinati che svolgono l’attività di cooperazione in Paesi esteri, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro che concede l’aspettativa senza assegni, gli obblighi contributivi relativi alle assicurazioni c.d. minori devono essere determinati facendo riferimento all’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro di cui all’articolo 26 della legge n. 125/2014 e considerati in base alla qualifica del lavoratore. Con specifico riferimento ai dipendenti pubblici collocati in aspettativa senza assegni si evidenzia che, ai sensi del citato articolo 28, comma 5, della legge n. 125/2014, il periodo di collocamento in aspettativa senza assegni per le attività di cooperazione di cui al comma 1 del medesimo articolo è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, in rapporto alle contribuzioni versate. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui il contratto instaurato con il cooperante sia di tipo subordinato, il versamento della contribuzione deve essere effettuato altresì con riferimento a tutte le gestioni di iscrizione del dipendente all’atto del collocamento in aspettativa senza assegni, ossia: gestioni pensionistiche, previdenziali (gestioni ex INADEL o ex ENPAS), Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché ENPDEP ed ENAM, qualora iscritto e con l’applicazione delle aliquote previste dalle casse/gestioni di appartenenza. Anche per i dipendenti pubblici in aspettativa senza assegni, che abbiano stipulato un contratto di cooperazione di tipo subordinato, è dovuta la contribuzione minore, determinata secondo l’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro di cui all’articolo 26 della legge n. 125/2014, esclusa la contribuzione al Fondo di garanzia, se iscritti alle gestioni ex INADEL o ex ENPAS.

Il periodo reso all’Estero in cooperazione internazionale a seguito di richiesta di aspettativa senza assegni è coperto da contribuzione obbligatoria. Il versamento dei contributi è generalmente a carico del lavoratore, ma le modalità specifiche che prevedono un eventuale rimborso dall’organizzazione internazionale dipendono dagli accordi intercorsi fra le parti. In questo caso l’INPS chiarisce le modalità di regolarizzazione delle posizioni contributive.

Le organizzazioni ONG che impiegano tali lavoratori devono provvedere ad adempiere, con la garanzia che i contributi siano versati secondo le convenzioni previste per la validità della copertura contributiva in Italia.

La contribuzione non viene conteggiata sullo stipendio percepito all’atto della concessione dell’aspettativa e, quindi, sospeso ma su compensi convenzionali mensili che vendono pubblicati ogni anno:

  1. per il personale impiegato in attività di cooperazioni, il compenso convenzionale corrisponde 1.519,678 euro;
  2. per il personale volontario il compenso convenzionale è pari a euro 849,40.

I contributi previdenziali e pensionistici che risultano versati all’Estero da lavoratori residenti in Italia, anche durante missioni, sono deducibili dal reddito complessivo italiano

La circolare detta regole applicate specificatamente alla cooperazione internazionale. Le altre forme di aspettativa non retribuita (motivi personali, di famiglia ecc.) non prevedono il versamento della contribuzione ma è possibile renderli utili mediante riscatto oneroso o versamento della contribuzione volontaria. “