L’Inps, con propria circolare n. 20 del 25.2.2026, fornisce indicazioni a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 3 luglio 2025, n. 94, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 16, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativamente all’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, liquidato con il sistema contributivo.
Ambito di applicazione
La sentenza della Corte Costituzionale n. 94/2025 è riferita all’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ossia al trattamento pensionistico non reversibile liquidato nell’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nei fondi sostitutivi della medesima, nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nella Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Precedentemente alla citata sentenza, l’Istituto ha riconosciuto l’integrazione al trattamento minimo in favore dei titolari dell’assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema retributivo e con il sistema misto in presenza dei requisiti richiesti.
A seguito della pubblicazione della sentenza n. 94/2025 sono integrabili al trattamento minimo, secondo le specifiche disposizioni in materia, anche gli assegni ordinari di invalidità liquidati, sia in regime nazionale che internazionale:
– con il sistema contributivo, ossia in favore di soggetti con contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996;
– in favore di coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo (cfr. l’art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995);
– a carico della Gestione separata anche a seguito dell’esercizio della facoltà di computo di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, 2 maggio 1996, n. 282.
L’integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario di invalidità è disciplinata dall’articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge n. 222/1984, secondo cui, qualora l’assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale, riferimenti da intendersi operati, rispettivamente, alla Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) e all’assegno sociale introdotto dall’articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995, in luogo della pensione sociale.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzione n. 94/2025, la disciplina di cui all’integrazione al trattamento minimo trova applicazione anche per l’assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo.
Inoltre, si precisa che per gli assegni ordinari di invalidità non è prevista l’integrazione parziale al trattamento minimo né la cosiddetta cristallizzazione, ossia il mantenimento dell’assegno nella misura precedentemente goduta qualora vengano superati i limiti di reddito.
Pertanto, il superamento dei limiti reddituali comporta l’esclusione dal diritto all’integrazione al trattamento minimo (cfr. il par. 1.5 della circolare n. 262 del 3 dicembre 1984).
Circolare Inps numero 262 del 3-12-1984, par. 1.5
1.5. – Integrazione dell’assegno di importo inferiore al trattamento minimo
(art. 1, commi 3, 4 e 5).
La disciplina dell’integrazione al trattamento minimo dettata dall’art. 1 per l’assegno di invalidità, pur confermando il principio che collega il diritto all’integrazione a limiti di reddito predeterminati, presenta sostanziali diversità rispetto a quella introdotta per la generalità delle pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dall’art. 6 del D.L. n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983 (13).
Le diversità riguardano sia il meccanismo di integrazione dell’assegno che i requisiti soggettivi per il riconoscimento del diritto all’integrazione stessa.
Relativamente al primo aspetto la norma dispone che l’importo dell’assegno, se inferiore al trattamento minimo vigente nella gestione interessata, e’ integrato fino a concorrenza del trattamento minimo stesso, da un importo a carico del Fondo sociale pari a quello della pensione sociale.
Quanto alle condizioni soggettive il 4 comma dell’art. 1 stabilisce che l’integrazione non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all’IRPEF per un importo superiore a due volte l’ammontare annuo della pensione sociale.
Per i soggetti coniugati e non separati legalmente l’integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l’importo della pensione sociale.
Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione.
Il 5 comma stabilisce infine che per l’accertamento del reddito gli interessati sono tenuti a presentare all’Istituto la dichiarazione di cui all’art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (14).
In merito alle norme soprarichiamate occorre in primo luogo evidenziare che, diversamente da quanto previsto per la generalità delle pensioni, il superamento dei limiti di reddito stabiliti dal 4 comma dell’art. 1, anche se di minima entità, esclude il diritto all’integrazione, anche parziale, dell’assegno.
È inoltre da tener presente che:
– i limiti di reddito devono essere accertati avendo riguardo all’importo annuo della pensione sociale e cioè alla somma delle tredici mensilità spettanti per l’anno in cui l’integrazione andrebbe corrisposta;
– i redditi da considerare ai fini dell’accertamento del diritto all’integrazione sono quelli relativi all’anno per il quale dovrebbe essere corrisposta l’integrazione stessa;
– ai fini della determinazione dei redditi del richiedente l’assegno e del coniuge non separato legalmente devono trovare applicazione i criteri dettati per l’accertamento del diritto al trattamento minimo ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983 (v. circolare n. 60091 A.G.O. – n. 19603 O. del 30 dicembre 1983, punto 1.2 in “Atti ufficiali ” 1983, pag. 3364) tenendo peraltro presente che, ai fini del computo dei redditi del richiedente l’assegno e del coniuge non separato legalmente, deve tenersi conto anche dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e dell’importo dell’assegno da integrare al trattamento minimo;
– non essendo estensibile all’assegno di invalidità il disposto dell’art. 9 – bis del D.L. n. 463/1983 convertito in legge n. 638/1983, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 1 trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti residenti all’estero;
– i titolari di assegno a carico dell’assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti di importo inferiore al trattamento minimo e superiore a 780 non hanno titolo alla maggiorazione di cui all’art. 14 quater, 3 comma, del D.L. n. 663/1979 convertito nella legge n. 33/1980.
Decorrenza della Sentenza
La sentenza della Corte Costituzionale in argomento produce effetti dal 10 luglio 2025, giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, l’integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo, al ricorrere dei requisiti richiesti, è riconosciuta con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025 (primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della sentenza n. 94/2025), in presenza della comunicazione dei redditi rilevanti, dichiarati in via presuntiva (cfr. l’art. 35, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).
In assenza di tale dato gli interessati devono presentare domanda di ricostituzione reddituale per la comunicazione dei redditi rilevanti ai fini del ricalcolo della prestazione.
Trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia
L’assegno ordinario di invalidità è trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia in presenza dei requisiti di legge (cfr. l’art. 1, comma 10, della legge n. 222/1984) e previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente, in coerenza con il carattere temporaneo del medesimo assegno.
Tenuto conto che la sentenza in argomento si riferisce all’assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo, si riepilogano le casistiche di trasformazione del medesimo in pensione di vecchiaia contributiva per i soggetti con contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996 o che hanno esercitato la facoltà di computo nella Gestione separata:
a) al compimento dell’età pensionabile (67 anni per il biennio 2025-2026), in presenza di almeno venti anni di anzianità contributiva e di un importo della pensione non inferiore all’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995 (cosiddetto importo soglia), annualmente rivalutato;
oppure, ove l’importo della pensione di vecchiaia risulti inferiore all’importo soglia
b) al compimento di 71 anni di età (per il biennio 2025-2026) da adeguare agli incrementi della speranza di vita e in presenza di almeno cinque anni di contribuzione effettiva, a prescindere dall’importo della pensione.
Per i soggetti che hanno esercitato la facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, l’assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile (67 anni per il biennio 2025-2026), in presenza di almeno venti anni di anzianità contributiva.
La pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo non è integrabile al trattamento minimo ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 335/1995.
Nell’ipotesi di trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità, l’importo della pensione di vecchiaia non può essere inferiore a quello dell’assegno in godimento al compimento dell’età pensionabile o al conseguimento dei requisiti di legge, se posteriore (cfr. il par. 1.13.3 della circolare n. 262/1984).
Circolare Inps numero 262 del 3-12-1984 par. 1.13.3
1.13.3 – Importo minimo della pensione di vecchiaia.
Nel prevedere la trasformazione d’ufficio dell’assegno in pensione di vecchiaia il 10 comma dell’art. 1, allo scopo di evitare che l’operazione risulti economicamente pregiudizievole, stabilisce che l’importo della pensione non può essere inferiore a quello dell’assegno in godimento al compimento dell’età pensionabile (24).
In ottemperanza alla previsione legislativa l’importo della pensione di vecchiaia calcolato secondo le norme comuni (25) deve essere posto a raffronto con l’importo dell’assegno in pagamento alla data di compimento dell’età pensionabile (o del conseguimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, se posteriore), mettendo in pagamento, a titolo di pensione di vecchiaia, il maggiore dei due importi.
(24) Nel caso in cui, non sussistendo i requisiti di assicurazione e di contribuzione al compimento dell’età pensionabile, la trasformazione ha luogo successivamente a tale data, l’importo della pensione non potrà essere inferiore a quello dell’assegno in godimento alla data di conseguimento dei requisiti.
(25) Si ricorda che in sede di determinazione della misura della pensione i periodi di godimento dell’assegno durante i quali non sia stata prestata attività lavorativa non devono essere presi in considerazione.
Ai fini del raffronto dei citati importi occorre considerare l’assegno ordinario di invalidità a calcolo, senza tenere conto dell’integrazione al trattamento minimo, in quanto il riconoscimento del trattamento minimo costituisce un diritto autonomo diverso dal diritto a pensione, come precisato nella circolare Inps n. 123 del 29 maggio 1997, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 1691 del 12 dicembre 1996 – 24 febbraio 1997.
