L’Inps, con propria circolare n. 19 del 25.2.2026, fornisce indicazioni in merito alle disposizioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), in materia di APE sociale, incremento dell’importo della maggiorazione sociale di cui all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, incentivo al posticipo del pensionamento di cui all’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, abrogazione del comma 7-bis e soppressione dell’ultimo periodo del comma 11 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
APE SOCIALE
L’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2026 prevede che: “Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 186 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2026 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 179 al compimento dell’età di 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell’anno 2026. […]”.
Il successivo comma 163 prevede che: “Il beneficio di cui al comma 162 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Considerato che il beneficio è stato prorogato dalla legge di Bilancio 2026 senza l’introduzione di alcuna modifica normativa, per l’istruttoria delle domande, l’Inps conferma le indicazioni già fornite in passato.
I soggetti interessati possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2026, 15 luglio 2026 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2026.
Maggiorazione sociale
L’articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2026, nell’ambito del processo di incremento delle pensioni per i soggetti in condizioni disagiate, ha previsto che: ”[…] a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’importo mensile di cui all’alinea del comma 1 dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e l’importo annuo di cui alle lettere a) e b) del comma 5 del medesimo articolo 38, aumentato ai sensi della lettera d) del suddetto comma 5, come rideterminati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono incrementati rispettivamente di 20 euro e di 260 euro”.
Quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2026, le maggiorazioni sociali di cui alla legge 544/1988 e 448/2001, sono aumentate di 20 euro al mese.
L’aumento è riconosciuto d’ufficio, a coloro che sono già titolari della maggiorazione sociale e del relativo incremento.
Inoltre, sempre dal 1° gennaio 2026, si incrementa di 260 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale tale beneficio non è riconosciuto.
Incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che entro il 31.12.2026 maturano il diritto alla pensione anticipata ed alla pensione anticipata “flessibile”, c.d. “quota 103”
Il comma 194 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026 prevede che: “La disposizione di cui all’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.
Quindi, l’Inps, precisa che il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che:
– entro il 31 dicembre 2025 hanno maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (62 anni di età e 41 anni di contributi);
– entro il 31 dicembre 2026 maturano i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).
Pensione di vecchiaia e anticipata a 64 anni – contributiva – con computo della rendita di previdenza complementare per l’importo soglia
L’articolo 1, comma 195, della legge di Bilancio 2026 ha abrogato il comma 7-bis e soppresso l’ultimo periodo del comma 11 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, introdotti dall’articolo 1, commi 181 e 183, della legge di Bilancio 2025.
L’abrogato comma 7-bis, non applicabile anche nei casi in cui ne sia stata fatta richiesta nella domanda di pensione, prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2025, su richiesta degli interessati, la possibilità di computare una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare per raggiungere l’importo soglia richiesto per l’accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.
Mancata proroga della pensione di anzianità opzione donna e della pensione anticipata “flessibile”, c.d. “quota 103”
La legge di Bilancio 2026 non ha previsto la proroga delle disposizioni in materia di pensione di anzianità c.d. opzione donna, di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, e della pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del medesimo decreto-legge.
Resta, comunque, ferma la possibilità di accedere a tali forme di pensionamento anticipato per coloro che possono fare valere le condizioni vigenti prima della legge di Bilancio 2026 e i previsti requisiti entro le date di seguito indicate:
– per la pensione anticipata c.d. opzione donna, al 31 dicembre 2024;
– per la pensione anticipata flessibile, al 31 dicembre 2025.
