Invalidità Civile: Riforma della Disabilità – Dal 1° marzo 2026 la terza fase di sperimentazione. Istruzioni operative

L’Inps, con i messaggi n. 635, 637 e 639 del 23.2.2026, illustra le novità introdotte dall’articolo 7 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, relative al completamento della fase sperimentale e all’entrata a regime della riforma, a fare data dal 1° gennaio 2027.

 

Come da noi già comunicato in data 18.2.2026 – Invalidità Civile: Riforma della Disabilità – Dal 1° marzo 2026 avvio della terza fase di sperimentazione – Patronato ENASC – , dal 1° marzo 2026 parte la terza fase della sperimentazione, con il coinvolgimento di altre 40 provincie, che si vanno ad aggiungere alle 20 già in atto.

 

Quindi, tutti i “certificati medici introduttivi”, redatti fino al 28 febbraio 2026 secondo le pregresse modalità nelle 40 province interessate dalla terza fase della sperimentazione devono essere inderogabilmente completati con la trasmissione all’INPS della domanda amministrativa entro la medesima data del 28 febbraio 2026.

Ai fini della trasmissione della domanda il cittadino può rivolgersi anche agli Istituti di patronato o agli intermediari autorizzati.

A decorrere dal 1° marzo 2026, nelle suddette 40 province, l’avvio del procedimento per l’accertamento della condizione di disabilità deve avvenire esclusivamente tramite il nuovo “certificato medico introduttivo”.

 

Le nuove 40 provincie

Regione

Provincia/province

Abruzzo

Chieti

Basilicata

Potenza

Calabria

Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Campania

Caserta

Emilia-Romagna

Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna

Friuli-Venezia Giulia

Pordenone, Udine

Lazio

Roma

Liguria

La Spezia, Savona

Lombardia

Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio

Marche

Ancona, Ascoli Piceno

Molise

Campobasso

Piemonte

Asti, Cuneo, Torino

Puglia

Brindisi

Sardegna

Cagliari

Sicilia

Caltanissetta, Catania, Messina

Toscana

Arezzo, Massa Carrara

Trentino-Alto Adige/Südtirol

Bolzano/Bozen

Umbria

Terni

Veneto

Treviso, Venezia, Verona

 

Modifiche alla composizione delle Commissioni medico-legali dell’INPS

L’articolo 7, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 19/2026, intervenendo sui commi 2 e 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2024, modifica la composizione delle Commissioni medico-legali dell’INPS, denominate Unità di Valutazione di Base (di seguito, anche UVB) di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In particolare, a decorrere dal 20 febbraio 2026:

– le UVB possono essere presiedute anche da medici specializzati in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini;
– nel caso non sia disponibile un medico con le suddette specializzazioni, l’INPS nomina, come presidente, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale;
– per le UVB per la valutazione dei minori, oltre alle modifiche suddette, è inoltre previsto che, in ogni caso, almeno uno dei medici della Commissione sia in possesso di una specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o di specializzazioni equipollenti
o affini, o di una specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona. Tale medico può partecipare alle UVB anche attraverso partecipazione a distanza mediante video-collegamento.

Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte dalla novella in argomento, si riepiloga di seguito la composizione delle UVB.

UVB per la valutazione di persone disabili maggiorenni:
– un medico nominato dall’INPS, con il ruolo di presidente, specializzato in medicina legale, in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini o, nel caso non sia disponibile un medico con tali specializzazioni, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale;
– un medico nominato dall’INPS;
– un professionista sanitario in rappresentanza delle Associazioni di categoria (ANMIC, UICI, ENS e ANFFAS);
– una figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali.

UVB per la valutazione di persone disabili minorenni:
– un medico nominato dall’INPS, con il ruolo di presidente, specializzato in medicina legale, in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini o, nel caso non sia disponibile un medico con tali specializzazioni, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale;
– un medico nominato dall’INPS;
– un professionista sanitario in rappresentanza delle associazioni di categoria (ANMIC, UICI, ENS e ANFFAS);
– una figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali.

In ogni caso, almeno uno dei medici della Commissione deve essere in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti o affini, o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona e, per tali fattispecie, il medico può partecipare alle unità di valutazione di base anche a distanza mediante video-collegamento.

La valutazione di base è definita con la partecipazione di almeno tre componenti, al cui numero può concorrere anche il professionista sanitario in rappresentanza delle Associazioni di Categoria, se presente. In caso di parità di voti, il voto del presidente della Commissione vale doppio.

 

Trasmissione telematica dell’istanza per la predisposizione del progetto di vita

L’articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 19/2026, modificando l’articolo 15 del decreto legislativo n. 62/2024, stabilisce che la trasmissione dell’istanza per la predisposizione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato non avvenga più attraverso la Commissione medico-legale, ma direttamente da parte dell’interessato, per il tramite di un apposito servizio messo a disposizione dall’INPS.

Conseguentemente, il certificato che attesta la condizione di disabilità è trasmesso dall’Istituto agli ambiti territoriali sociali (di seguito, ATS) o agli Enti di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2024, a seguito dell’istanza dell’interessato per il tramite del citato servizio.

Resta valido quanto previsto dal citato articolo 23, che riconosce alla persona con disabilità la facoltà di presentare, in forma libera e in qualsiasi momento, l’istanza per la predisposizione del progetto di vita presso l’ATS di riferimento del proprio Comune di residenza o presso altro Ente individuato con legge regionale.

 

Nuova modalità di avvio del procedimento valutativo di base

L’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 62/2024 prevede che: “Costituisce presupposto per l’avvio del procedimento valutativo di base la trasmissione telematica all’INPS di un certificato medico rilasciato dai medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare. Il certificato medico può essere rilasciato e trasmesso anche dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, dai medici in quiescenza iscritti all’albo, dai liberi professionisti e dai medici in servizio presso strutture private accreditate, come individuati dall’INPS ai sensi del comma 2”.

Pertanto, il possesso del profilo di medico certificatore rappresenta un requisito indispensabile per la compilazione e la trasmissione del “certificato medico introduttivo”, che deve avvenire unicamente tramite il servizio “Certificato medico introduttivo – Invalidità civile” disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità”, accedendo con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS, CIE 3.0 o eIDAS).

Infine, il comma 5 del medesimo articolo 8 stabilisce che: “Il certificato medico introduttivo ai fini della valutazione di base è inserito, con la trasmissione all’INPS, anche nel fascicolo sanitario elettronico”.

 

Indicazioni operative per i medici che accedono per la prima volta al servizio di compilazione del nuovo “certificato medico introduttivo”

I medici certificatori che si profilano per la prima volta devono richiedere l’abilitazione ai servizi telematici compilando il modulo “AP110 – Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per medici certificatori” e trasmettendolo, tramite posta elettronica certificata (PEC), alla Struttura territorialmente competente dell’INPS.

Il modulo “AP110” è scaricabile, in formato .pdf editabile, dal sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Moduli”. L’indirizzo PEC della Struttura competente è disponibile nella sezione “Sedi e Contatti” del medesimo sito. Una volta abilitato, il medico certificatore può accedere alla procedura, compilare e trasmettere il “certificato medico introduttivo”.

 

Tutorial per l’utilizzo del servizio per la compilazione del certificato medico introduttivo

Al fine di fornire supporto ai medici certificatori, si comunica, inoltre, che sul portale dell’Istituto, www.inps.it, nella sezione “Documenti” del servizio “Certificato medico introduttivo – Invalidità civile” raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili”, sono disponibili i seguenti tutorial, che guidano i medici certificatori all’utilizzo della procedura di compilazione e trasmissione del nuovo “certificato medico introduttivo”:

  • tutorial sulla compilazione del nuovo “certificato medico introduttivo” e del certificato integrativo;
  • tutorial sulla corretta allegazione della documentazione sanitaria;
  • tutorial sull’apposizione della firma digitale;
  • vademecum per la somministrazione del questionario WHODAS.

Infine, si comunica che è attiva la casella istituzionale sperimentazionedisabilita@inps.it, riservata alle comunicazioni riguardanti aspetti tecnici e procedurali relativi alla nuova valutazione di base della disabilità prevista dalla riforma di cui al decreto legislativo n.
62/2024.