L’Inps, con propria circolare n. 15 del 9.2.2026, chiarisce l’applicazione dell’istituto della ricongiunzione tra la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, recependo l’orientamento giurisprudenziale consolidato e superando il precedente indirizzo amministrativo.
In virtù della sua particolare configurazione, la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (di seguito, Gestione separata), pur essendo un Fondo obbligatorio, non risulta ascrivibile ai Fondi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi
dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi gestiti dall’INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
Ispirata integralmente al sistema di calcolo contributivo della pensione, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la Gestione separata è stata esclusa dall’ambito di applicazione delle norme in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi (cfr. la legge 7 febbraio 1979, n. 29, e la legge 5 marzo 1990, n. 45).
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26039/2019, ha riconosciuto il diritto, in capo a un libero professionista, di chiedere la ricongiunzione della contribuzione versata nella Gestione separata presso la Cassa professionale di iscrizione (gestione accentrante), ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 45/1990 (c.d. ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata e in entrata verso la Cassa professionale).
Tale orientamento si è consolidato nel tempo, alla luce di successive sentenze di merito, che, richiamando tale pronuncia, hanno ribadito che la legge n. 45/1990 riconosce un generale diritto alla ricongiunzione presso la Cassa di iscrizione del libero professionista, sulla cui sussistenza non possono incidere, ove difformi, le modalità di calcolo della prestazione previdenziale.
In attuazione di tale consolidato indirizzo giurisprudenziale e previa condivisione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la presente circolare supera l’attuale orientamento amministrativo seguito in materia e fornisce indicazioni per l’esercizio della ricongiunzione tra la Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 (di seguito, anche Enti privati), sia in entrata (verso la Gestione separata) che in uscita (dalla medesima Gestione verso gli Enti privati), in conformità ai principi di parità di trattamento e di unificazione della posizione assicurativa.
Ricongiunzione ai sensi della legge n. 45/1990 della contribuzione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e degli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996
Per quanto non diversamente illustrato nella presente circolare, alla ricongiunzione tra la Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 45/1990.
Ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata
In tema di ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata, ai fini dell’elaborazione del prospetto contributivo e della conseguente determinazione dell’importo da trasferire, si applicano i criteri stabiliti dalla legge n. 45/1990, in conformità alle disposizioni amministrative emanate in materia.
Ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata
Relativamente alla ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata, e con riguardo alla natura interamente contributiva delle prestazioni previste nella Gestione separata, non può in nessun modo essere superata a legislazione vigente; pertanto, anche i periodi oggetto di ricongiunzione devono seguire una valutazione secondo il sistema di calcolo contributivo.
Tale principio costituisce il criterio regolatore nella disciplina della ricongiunzione.
Platea esclusa dalla ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata
La domanda di ricongiunzione verso la Gestione separata deve riguardare, tutti e per intero, i periodi di contribuzione maturati presso le altre forme previdenziali ancora disponibili; sono, pertanto, esclusi dalla ricongiunzione i periodi assicurativi che hanno dato luogo a pensione, in quanto tale contribuzione non è più disponibile.
Si precisa, inoltre, che il comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166, ha differito la decorrenza dell’obbligo assicurativo:
a) al 1° aprile 1996 per i soggetti che non sono pensionati o non sono iscritti a forme pensionistiche obbligatorie;
b) al 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o che sono iscritti a forme pensionistiche obbligatorie.Conseguentemente, il termine per l’iscrizione alla Gestione separata, già differito al 31 marzo 1996 dall’articolo 5 del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 84, è stato ulteriormente differito al 30 aprile 1996 per i soggetti indicati alla precedente lettera a) e al 31 luglio per quelli di cui alla lettera b).
Non essendo consentita la ricongiunzione parziale e considerato che la ricongiunzione non può essere utilizzata quale strumento per estendere retroattivamente l’ambito di operatività della Gestione separata a periodi anteriori alla sua istituzione, devono ritenersi esclusi dall’operazione di ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata gli Enti privati nei quali il richiedente sia titolare, anche solo in parte, di periodi contributivi antecedenti alla data di introduzione dell’obbligo contributivo (1° aprile 1996).
