L’Inps, con propria circolare n. 14 del 9.2.2026, comunica gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2026.
Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti dall’anno 2025 sono tutte pari alla misura del 24%.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2026, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 380, della legge n. 178/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali sono tenuti al versamento di un’aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48% di cui:
- la quota pari allo 0,46% è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207/1996, che garantisce il pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell’attività commerciale;
- la quota pari allo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
Per quanto riguarda il 2026, le aliquote di tutti i titolari, coadiuvanti o coadiutori, risultano il 24% per gli artigiani e il 24,48% per i commercianti.
La circolare specifica, infine, la contribuzione dovuta sui minimali e sui massimali di reddito.
MINIMALI
Il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
| Artigiani | Commercianti | |
| Titolari e | € 4.521,36 (4.513,92 | € 4.611,64 (4.604,20 IVS e finanziamento indennizzo |
| coadiuvanti/ coadiutori | IVS + 7,44
maternità) |
per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità) |
Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato al mese risulta pari a:
| Artigiani | Commercianti | |
| Titolari e coadiuvanti/ coadiutori | € 376,78 (376,16 IVS
+ 0,62 maternità) |
€ 384, 31 (€ 383,69 IVS e finanziamento cessazione attività commerciale + 0,62 maternità) |
Si precisa che il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell’impresa.
Per i redditi superiori a 56.224,00 euro annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
| Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti | |
| Titolari e coadiuvanti/coadiutori | fino a € 56.224,00 | 24% | 24,48% |
| superiore a € 56.224,00 | 25% | 25,48% |
Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale, deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2026.
MASSIMALI
L’articolo 1, comma 4, della citata legge n. 233/1990, stabilisce che, in presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2026 pari a 56.224,00 euro, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.
Per l’anno 2026, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 93.707,00 euro (56.224,00 euro più 37.483,00 euro).
Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:
| Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 | ||
| Artigiani | Commercianti | |
| Titolari e | € 22.864,51 (€ 56.224*24% + € | € 23.314,31 (€ 56.224*24,48% + € |
| coadiuvanti/coadiutori | 37.483*25%) | 37.483*25,48%) |
| Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva | ||
| Artigiani | Commercianti | |
| Titolari e | € 30.011,51 (€ 56.224*24% + | € 30.598,53 (€ 56.224*24,48% + € |
| coadiuvanti/coadiutori | € 66.071*25%) | 66.071 *25,48%) |
Termini e modalità di versamento
I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
-
18 maggio 2026, 20 agosto 2026, 16 novembre 2026 e 16 febbraio 2027, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
-
entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2025, primo acconto 2026 e secondo acconto 2026.
