NASpI e Assegno Ordinario d’Invalidità: Compatibili e Cumulabili – Sentenza Corte di Cassazione n. 4724 del 2025

La sentenza della Corte di Cassazione, ordinanza n. 4724 del 23 febbraio 2025, ha stabilito l’importante principio che l’Assegno Ordinario d’Invalidità (AOI) e la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) sono compatibili e cumulabili.

La Corte ha chiarito che non sono prestazioni alternative e non è necessario scegliere, permettendo a chi è già titolare di assegno di invalidità di percepire anche la NASpI in caso di disoccupazione.

I punti chiave dell’ordinanza:

  • Nessuna Alternatività: L’assegno di invalidità (legato alla capacità lavorativa) e la NASpI (legata alla perdita del lavoro) non sono prestazioni esclusive l’una dell’altra.
  • Cumulabilità: Chi è già titolare di assegno di invalidità (AOI) e perde involontariamente il lavoro può accedere alla NASpI senza dover rinunciare all’assegno.
  • Caso Specifico: La decisione precisa che la decadenza dalla NASpI si verifica solo se il diritto all’assegno di invalidità sorge durante la percezione della NASpI, non se quest’ultimo è preesistente.
  • Nessun Obbligo di Scelta: Non esistendo una normativa che imponga l’incompatibilità automatica, l’INPS non può negare la NASpI a chi già percepisce l’assegno.

Si ricorda che il diritto all’opzione tra A.O.I. e NASpI era stato ribadito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 234 del 2011 .

Ad oggi, nei fatti, l’INPS continua a seguire la sua prassi storica, basata su vecchie circolari e su un’interpretazione restrittiva del D.Lgs. 22/2015.

Sul portale ufficiale dell’Istituto, la NASpI è ancora definita “incompatibile” con l’assegno ordinario di invalidità.

Peggio ancora, anche dopo le recenti sentenze, il Ministero del Lavoro ha risposto a un’interrogazione parlamentare ribadendo il principio di incumulabilità. L’INPS, essendo un ente attuatore, si adegua a questa linea politica e continua a non recepire le sentenze in una circolare operativa generale.

Quindi, se si rientra in questa casistica, cioè titolare di A.O.I. che perde il lavoro, si consiglia di fare la relativa richiesta di NASpI ed andare avanti con ricorso amministrativo e causa, per riaffermare il diritto alla NASpI, compatibile con l’a.o.i. e non in subordine/alternativo.