L’Inps, con propria circolare n. 5 del 28.1.2026, comunica che, in base all’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT.
Pertanto, ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno 2026, sono state aggiornate le tabelle allegate alla circolare n. 24 del 28 gennaio 2025 in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2025, pari a +1,4%.
Allegati: Esempi ; Tabella 2 ; Tabella 3
