L’Inps, con propria circolare n. 154 del 22.12.2025, illustra la disciplina recata dall’articolo 19 della legge n. 203 del 2024, che ha introdotto la fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per fatti concludenti, e i suoi riflessi sul diritto all’indennità di disoccupazione NASpI.
La legge 203/2024 ha introdotto una modifica sostanziale nella gestione delle assenze ingiustificate: è stato stabilito che, se un lavoratore si assenta oltre il temine previsto dal contratto, o comunque per più di 15 giorni, senza motivazione, il datore di lavoro ha facoltà di considerare il rapporto risolto per dimissioni per fatti concludenti.
Questa specifica modalità di chiusura del rapporto, identificata con il codice “FC” nelle comunicazioni obbligatorie, comporta la perdita automatica del diritto alla NASpI, dal momento che la cessazione del rapporto di lavoro viene considerata volontaria.
Diversamente, in caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, anche se derivante da assenze ingiustificate protratte nel tempo, il lavoratore – se in possesso dei requisiti di legge – può accedere alla NASpI. Questo vale anche quando il licenziamento segue un procedimento disciplinare per assenza ingiustificata.
Se il lavoratore invia le proprie dimissioni per giusta causa (come il mancato pagamento degli stipendi),anche dopo l’avvio della
procedura di risoluzione per fatti concludenti, l’assicurato può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, sempre che assolva altresì all’onere probatorio di cui alla circolare Inps n.163 del 20 ottobre 2003 e che soddisfi i requisiti legislativamente previsti per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpI.
