Inps: Assegno al nucleo familiare (ANF) al nonno che mantiene il nipote. Sentenza Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro -, con la sentenza n. 28627 del 29.10.2025 ha deliberato su una richiesta di rilievo sociale e giuridico: il riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF) in favore di un minore convivente con la nonna, unica figura in grado di assicurarne il sostentamento economico e materiale.

IL FATTO

La Corte d’appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a  xxx, nonna  del minore yyy il diritto alla percezione deII’assegno per il nucleo familiare.

Accertava la Corte che il minore conviveva con la nonna, la quale era l’unica a provvedere al suo mantenimento, poiché né la madre né il padre erano in grado farvi fronte.

Avverso la sentenza l’Inps ricorre per un motivo. ZZZ  rimasta intimata. Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione deII’art. 2 Decreto Legge n. 69/88, conv. con modif. dalla Legge n. 153/88, nonché dell’art. 2697 c.c., per non avere la Corte compiuto il necessario accertamento sul requisito della vivenza a carico della nonna.

 

LA SENTENZA

La Suprema Corte, nel respingere il ricorso dell’INPS, ha precisato che il requisito della “vivenza a carico” non coincide né con la semplice convivenza né con una totale dipendenza economica, ma implica la prova di un mantenimento continuativo e prevalentemente a carico del richiedente. Tale prova, pur dovendo essere rigorosa, può essere fornita anche attraverso presunzioni e valutata dal giudice di merito, la cui decisione non è sindacabile in Cassazione se non in presenza di gravi vizi motivazionali.

La Corte ha compiuto l’accertamento in fatto del predetto requisito, dovendosi precisare che la prova dello stesso, per quanto rigorosa, ben può essere data a mezzo di presunzioni, non essendovi alcun a limitazione legale sul punto. Ebbene, la Corte ha accertato che:

a) il minore conviveva con la nonna;

b) la nonna è percettrice di una pensione capace di garantire in modo costante e continuativo il mantenimento del nipote;

c) la madre non è mai stata percettrice di reddito, ad eccezione di due settimane nel 2018, periodo nel quale ha guadagnato €281;

d) ella del resto non è autosufficiente, siccome affetta da grave patologia e percettrice di assegno di accompagnamento;

e) il padre, a dispetto del reddito percepito per il suo impiego part-time, da anni si disinteressa del figlio, non vive con lui, non Io ha mai mantenuto e, infatti, nemmeno ha mai chiesto di percepire l’assegno per il nucleo familiare.

Da tali elementi, di sicura pregnanza probatoria e non posti in contestazione daII’Inps, la Corte ha concluso rettamente che l’unica persona convivente che da sempre provvede al mantenimento del minore è la nonna. Né può dirsi che non sia stata raggiunta la prova rigorosa chiesta dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di vivenza a carico, poiché il quadro fattuale è di una tale univocità da rendere assolto il canone probatorio preteso.

La Corte rigetta il ricorso

 

La decisione conferma che il requisito della vivenza a carico può essere dimostrato anche mediante presunzioni, purché queste conducano a un quadro probatorio chiaro e coerente.