Pensioni: Sentenza Corte di Cassazione Sezione Unite – Prescrizione contributiva raddoppiata

L’Inps, con propria circolare n. 141 del 12.11.2025, a seguito del mutamento del precedente orientamento espresso in materia da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza Corte di Cassazione Sezione Unite n. 22802 del 7.8.2025), viene delineato un nuovo sistema di decorrenza in sequenza dei termini di prescrizione del diritto a chiedere la costituzione della rendita vitalizia ai sensi del primo comma (istanza del datore di lavoro) e del quinto comma (istanza del lavoratore) dell’articolo 13 della Legge n. 1338 del 12.8.1962.

La sentenza, di cui sopra, ha affermato che il termine di dieci anni concesso per la costituzione della rendita vitalizia al lavoratore decorre dalla prescrizione dell’analoga facoltà riconosciuta al datore di lavoro e non dall’originaria prescrizione dei contributi. Ciò comporta, quindi, un ampliamento dei termini ordinariamente concessi dalla legge n. 1338/1962 e conseguentemente uno slittamento della facoltà (neonata) concessa da quest’anno proprio per aiutare i lavoratori a recuperare le omissioni contributive.

La sentenza della Cassazione n. 22802/2025 a Sezioni Unite ha fissato i seguenti principi:

Nei primi 10 anni dalla prescrizione dei contributi la facoltà di costituzione della rendita vitalizia può essere presentata:

  • Dal datore di lavoro ai sensi del comma 1 dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962;
  • Dal lavoratore (o dai suoi superstiti) in via sostitutiva a condizione che questi dimostri di non poter ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia ai sensi del comma 5 dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962.

Tra i 10 ed i 20 anni dalla prescrizione dei contributi la facoltà di costituzione della rendita vitalizia può essere presentata, ai sensi del comma 5 dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962, solo dal lavoratore (o dai suoi superstiti) ed in tal caso il lavoratore non è gravato dall’onere di dimostrare di non poter ottenere la costituzione della rendita da parte del datore di lavoro.

Decorsi 20 anni dalla prescrizione dei contributi la facoltà di costituzione della rendita vitalizia può essere presentata solo dal lavoratore (o dai suoi superstiti) con onere interamente a proprio carico ai sensi del comma 7 dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962. Quest’ultima facoltà, introdotta dalla legge n. 203/2024 in vigore dal 12 gennaio 2025, è imprescrittibile. 

Ai sensi del vigente articolo 13 della legge n. 1338/1962 e dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22802/2025, relativamente ai contributi pensionistici obbligatori non versati dal datore di lavoro e prescritti, possono verificarsi le seguenti fattispecie:

a) richiesta all’INPS, da parte del datore di lavoro, di costituzione della rendita vitalizia reversibile, soggetta a prescrizione (cfr. il primo comma dell’art. 13);

b) omologa richiesta (in via sostitutiva) da parte del lavoratore, per i casi in cui questi non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia, soggetta a prescrizione (cfr. il quinto comma dell’art. 13);

c) richiesta da parte del lavoratore, in proprio, con onere interamente a proprio carico – una volta intervenuta la prescrizione del diritto di cui alle precedenti lettere a) e b) – non soggetta a prescrizione (cfr. il settimo comma dell’art. 13).

 

 

SCHEMA SINTETICO ATTIVAZIONE RENDITA VITALIZIA

Periodo Soggetto

legittimato

Comma

riferimento

Decorrenza Prescrizione Condizioni Onere economico
0–10 anni dalla prescrizione dei contributi  

 

Datore di lavoro

 

 

Comma primo

Dalla data di prescrizione dei contributi obbligatori omessi  

 

10 anni

 

 

 

 

A carico del datore

 

 

 

0–10 anni dalla prescrizione dei contributi

 

 

Lavoratore o superstiti (in via sostitutiva)

 

 

 

Comma quinto

Dalla data di prescrizione dei contributi obbligatori omessi (contestualmente al diritto del datore)  

 

 

10 anni

 

subordinatamente alla prova dell’impossibilità del datore di attivare la rendita ai sensi del comma primo

 

 

 

A carico del lavoratore, salvo risarcimento danno

 

 

10–20 anni dalla prescrizione dei contributi

 

Lavoratore o superstiti (in via sostitutiva)

 

 

Comma quinto

 

Dalla prescrizione del diritto del datore di attivare la rendita ai sensi del comma primo

 

 

10 anni

Non è più richiesto dimostrare l’impossibilità del datore, poiché il suo diritto è

prescritto

 

 

A carico del lavoratore, salvo risarcimento danno

 

 

Oltre 20 anni dalla prescrizione dei contributi

 

 

 

Lavoratore o superstiti (in proprio)

 

 

 

Comma settimo

 

 

 

Dalla prescrizione del diritto del lavoratore ex comma quinto

 

 

 

 

Nessuna

Istanza in via esclusiva e non sostitutiva del datore di lavoro (Non è richiesto dimostrare l’impossibilità del datore di attivare la rendita ex

comma primo)

 

 

 

Interamente a carico del lavoratore

 

Iscritti alla Gestione pubblica

Con le circolari n. 169 del 15 novembre 2017, n. 117 dell’11 dicembre 2018, n. 122 del 6 settembre 2019, n. 25 del 13 febbraio 2020, n. 92 del 17 novembre 2023, n. 58 del 22 aprile 2024, con il messaggio n. 87 del 10 gennaio 2025 e con la circolare n. 70 del 27 marzo 2025, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del termine prescrizionale ai contributi di cui all’articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, nell’ambito della Gestione pubblica.

In considerazione dell’interpretazione fornita con le citate circolari, e limitatamente alle fattispecie in cui è applicabile l’istituto dalla costituzione della rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge n. 1338/1962 (cfr. il par. 4 della circolare n. 25 del 13 febbraio 2020), si precisa che il termine prescrizionale decennale per la costituzione della rendita vitalizia ai sensi del primo comma dell’articolo 13 nell’ambito della contribuzione della Gestione pubblica decorre dalla data di prescrizione dei contributi, come individuata in applicazione delle disposizioni emanate in materia.

A titolo esemplificativo, pertanto, per i periodi di lavoro con obbligo di iscrizione alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) presso Enti diversi dalle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (non rientranti nella sospensione del termine prescrizionale dei contributi di cui al comma 10-bis dell’articolo 3 della legge n. 335/1995, inserito dall’articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni), con riferimento ai quali la prescrizione dei contributi è operativa a partire dal 1° gennaio 2020, la domanda di costituzione della rendita vitalizia ai sensi del primo comma può essere presentata entro il 31 dicembre 2029, quella ai sensi del quinto comma può essere presentata entro il 31 dicembre 2039, mentre, fino a quando la stessa legittimazione ai sensi dei medesimi commi non sia prescritta, la legittimazione ai sensi del settimo comma non è esercitabile.

 

Allegato n. 1