La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27910 del 20 ottobre 2025 (ud. 8 ottobre 2025), è intervenuta sul ruolo dei contributi figurativi nel calcolo dei requisiti per la pensione anticipata ex L. n. 214/2011 (cosiddetta riforma Fornero).
Questa sentenza della Corte di Cassazione “analizza” con estrema ratio tutta la questione del passaggio dalla pensione di anzianità preFornero a quella anticipata- Fornero -, in base alla legge 214 del 2011, articolo 24 commi 10 e 11.
Nel passato, la pensione di anzianità doveva avere la contribuzione dei 35 anni di contribuzione “effettiva”, cioè senza disoccupazione, malattia ed infortuni.
Dopo la riforma Fornero, la pensione di anzianità è stata sostituita dalla pensione anticipata, che si può ottenere con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Si tratta di un meccanismo diverso rispetto alla pensione anticipata contributiva, riservata a chi ha iniziato a versare dopo il 1996 e che richiede almeno 64 anni di età e 20 anni di contributi
effettivi.
Nell’ordinanza ” …. Come già osservato da questa Corte (cfr., fra le altre, Cassazione Sentenza n. 24916 del 2024) all’esito della riforma, dunque, il vecchio requisito dei 35 anni non opera più nel nuovo sistema la sentenza impugnata, che invoca l’applicabilità del vecchio regime normativo dei 35 anni di contribuzione, è dunque errata e deve essere cassata.
Nel nuovo sistema normativo, i requisiti della prestazione della pensione anticipata sono dettati dai commi 10 ed 11 sopra richiamati il comma 10 prevede che l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti è consentito esclusivamente se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2012.
Il comma 11 prevede che “fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1 gennaio 1996, il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile …”.
Sempre, nell’ordinanza ” … Questa Corte – che in precedenza, con Sentenza n. 30265 del 2022 ha optato per una lettura restrittiva delle norme, sul presupposto di una finalità disincentivante del pensionamento anticipato perseguita dalla riforma – ha rilevato, tuttavia, che l’esclusione della contribuzione figurativa dall’ambito di applicazione del co. 10 (come invocata dall’INPS) avrebbe scarsa giustificazione e porterebbe alla sostanziale disapplicazione della fattispecie, attesa l’ampiezza della contribuzione (ben 42 anni) richiesta per beneficiare della prestazione.
Peraltro, sulla base del criterio letterale dell’interpretazione delle norme in discorso la domanda di pensione anticipata della lavoratrice, sulla base del computo in via aggiuntiva della contribuzione figurativa maturata, risulta fondata, in quanto solo nel comma 11 si richiede l’effettività della contribuzione, diversamente dalla disposizione introdotta con il comma 10.… “.
L’ordinanza chiosa ” … In conclusione, può dunque affermarsi che, nel sistema di cui all’art. 24, co. 10, della legge n. 214 del 2011, che prevede l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento, laddove nel sistema di cui al comma 11 (che consente l’accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo) la minor contribuzione richiesta deve essere effettiva.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta al richiamato principio, deve essere cassata e la causa va rinviata alla stessa Corte d’Appello ….. “
Quindi la Corte di Cassazione afferma che la distinzione tra contribuzione “utile” e “effettiva” è volutamente prevista dal legislatore, in
quanto la prima comprende anche quella figurativa, la seconda no.
La decisione rappresenta un vero cambio di rotta rispetto alla prassi seguita finora dall’Istituto nazionale di previdenza, che tendeva a escludere i periodi figurativi dal conteggio utile. Tale esclusione, secondo la Suprema Corte, contraddice lo spirito della legge, il cui obiettivo è garantire la continuità della carriera previdenziale anche nei momenti di sospensione lavorativa.
La Cassazione riconosce che i contributi figurativi, pur non comportando versamenti diretti, sono utili sia per maturare il diritto alla pensione sia per il calcolo dell’importo. Ciò significa che periodi coperti da malattia, cassa integrazione o disoccupazione possono accelerare il raggiungimento della soglia contributiva richiesta per la pensione anticipata.
