Pensioni: Importi più alti per i sistemi misti e contributivi con il nuovo tasso di rivalutazione Istat anno 2025

L’Istat, con propria nota n. 1915604/25 del 16.10.2025, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge n. 335 del 8 agosto 1995 e del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 e con riferimento alla comunicazione di cui alla nota prot. SP/561.12 del 23 maggio 2012, comunica il valore del tasso annuo di capitalizzazione ai fini della rivalutazione dei montanti contributivi relativamente all’anno 2025.

Il tasso medio annuo composto di variazione del prodotto interno lordo nominale, nei cinque anni precedenti il 2025, risulta pari a 0,040445 e, pertanto, il coefficiente di rivalutazione è pari a 1,040445.

Quindi chi andrà in pensione dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026 godrà una rivalutazione del montante contributivo di oltre il 4,0% a cui si aggiunge il 3,6% dello scorso anno e del 2,3% nel 2023.

Si ricorda che la rivalutazione non opera sui contributi versati nell’anno precedente la decorrenza della pensione (quindi nel 2025) né per quello di pensionamento (2026). Un montante contributivo di € 100.000,00 al 31 dicembre 2024 varrà quindi € 104.044,00 facendo registrare un aumento di € 4.044,00.

Questa nuova rivalutazione riguarda il calcolo della pensione con il c.d. «sistema contributivo», in base al quale l’importo della pensione è pari a una percentuale di tutti i contributi versati durante l’intera vita lavorativa (33% della retribuzione percepita per i lavoratori dipendenti e collaboratori; 24 o 25% per i lavoratori autonomi).

La somma dei contributi rivalutati, per l’appunto, annualmente per il coefficiente di capitalizzazione forma il montante contributivo.

E’ fondamentale per chi ha meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 o per chi ha iniziato a versare i contributi dal 1° gennaio 1996 in poi perché gran parte o l’intera pensione sarà calcolata con le regole del sistema contributivo. E’ meno impattante per chi ha raggiunto 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 dato che nei suoi confronti il calcolo contributivo si applica solo a partire dal 1° gennaio 2012.