Pensioni nel Mondo: Come e quando andare in Pensione nei Paesi legati all’Italia da Convenzione di Sicurezza Sociale

Il presente quaderno propone una panoramica su modalità e tempistiche per andare in pensione nei vari Paesi Ue ed extra Ue in cui si applicano i regolamenti di sicurezza sociale.
Atti giuridici di diritto internazionale, le Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale hanno lo scopo di garantire la libera circolazione dei lavoratori.
Attraverso questi accordi, gli Stati firmatari si impegnano ad assicurare la parità di trattamento e la portabilità dei diritti ai cittadini migranti dell’altro Paese, garantendo loro gli stessi benefici previsti nei confronti dei propri cittadini.
Grazie a questi regolamenti è possibile ottenere il pagamento delle prestazioni pensionistiche nel Paese di residenza, anche se a carico di un altro Stato.
Inoltre, permettono di cumulare, se non sovrapposti, i periodi di assicurazione e contribuzione per il lavoro svolto in ciascuno dei due Stati convenzionati, nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali.
Gli Stati UE che applicano i regolamenti di sicurezza sociale sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
A questi si aggiungono il Regno Unito, la Svizzera e gli Stati dello Spazio economico europeo: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
Inoltre, l’Italia ha Convenzioni di sicurezza sociale con Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Paesi dell’ex Jugoslavia (Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina), Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Usa, Uruguay e Venezuela.
Per essere applicati nell’ordinamento interno dello Stato, gli accordi bilaterali devono essere ratificati da una legge ordinaria.
Operano in modo autonomo rispetto ad altre Convenzioni e hanno validità solo per gli Stati firmatari.

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Quaderno Unsic 28