L’Inps, con propria circolare n. 138 del 20.10.2025, fornisce indicazioni in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui all’articolo 11 del decreto legge n. 65 del 7.5.2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, che, per fronteggiare gli effetti dell’evoluzione del fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei, ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo compreso tra il 13 marzo 2025 e il 31 agosto 2025.
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto della normativa suindicata, devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025.
Entro la medesima data del 10 dicembre 2025 devono essere effettuati in unica soluzione i versamenti sospesi relativi alle note di rettifica e alle rate dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione, ossia dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025.
