Finanziaria 2026: Pensioni, conferma solo per Ape Sociale. No per Opzione Donna e Quota 103. Tutte le novità

La Finanziaria 2026, nel testo provvisorio, evidenzia una marcia indietro sulle pensioni, in quanto sia la Pensione Anticipata Flessibile Quota 103 e sia la pensione di anzianità Opzione Donna non verranno riconfermate per il 2026.

L’unica prestazione presente nel testo di cui sopra è l’Ape Sociale.

A seguire quello che prevede la Finanziari 2026 per le pensioni.

 

SOLO APE SOCIALE, NO QUOTA 103 ed OPZIONE DONNA

 

TITOLO III MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE, FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ
CAPO I MISURE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA SOCIALE

ART. 39. (Ape sociale)
1. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 186 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2026 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 179 al compimento dell’età di 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell’anno 2026. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 170 milioni di euro per l’anno 2026, di 320 milioni di euro per l’anno 2027, di 315 milioni di euro per l’anno 2028, di 270 milioni di euro per l’anno 2029, di 121 milioni di euro per l’anno 2030 e di 28 milioni di euro per l’anno 2031.
2. Il beneficio di cui al comma 1 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

 

AUMENTO dell’ASPETTATIVA di VITA dal 2027 al 2028

 

ART. 43. (Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e di incentivazione al posticipo del pensionamento)

1. L’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027, stabilito con il decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente all’anno 2027, è applicato nella misura di un mese, fermo restando il predetto incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, stabilito dal citato decreto direttoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2028. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano nell’anno 2027 i requisiti di cui al primo periodo, le indennità di fine servizio, comunque denominate, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

2. Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 3, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata, di cui all’articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 1.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica:

a) ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all’allegato B annesso alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative in tali professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

4. Al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 1 non trova applicazione limitatamente ai lavoratori di cui alla lettera d) del medesimo comma 199.

5. All’articolo 1, comma 206, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «2023 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2025 e 2027».

6. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

7. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui ai commi da 2 a 5, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

8. Per effetto di quanto disposto dal comma 4 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, è incrementata di 8 milioni di euro per l’anno 2027, di 30 milioni di euro per l’anno 2028, di 43 milioni di euro per l’anno 2029, di 46 milioni di euro per l’anno 2030 e di 49 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031.

9. Per effetto di quanto stabilito dal comma 5 del presente articolo il Fondo di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di è incrementato di 4 milioni di euro per l’anno 2027, di 11 milioni di euro per l’anno 2028, di 15 milioni di euro per l’anno 2029, di 16 milioni di euro per l’anno 2030 e di 17 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

10. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, trova applicazione anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

11. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge.

 

Dal 2027 l’età pensionabile aumenta perché entreranno in vigore i nuovi adeguamenti alle speranze di vita, misurati dall’Istat. La Manovra introduce però due novità al riguardo. La prima è l’incremento graduale: nel 2027 ci vorrà un solo mese in più per andare in pensione di vecchiaia (67 anni ed un mese) ed un mese in più di contributi per andare in pensione anticipata (42 anni e 11 mesi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne) mentre gli altri scatti che saranno stabiliti dall’Istat (probabilmente si tratterà di ulteriori 2 mesi) si applicheranno a partire dal 2028.

La seconda novità è il blocco biennale degli scatti per usuranti e gravosi. Clicca su questo link https://enasc.it/2025/10/16/manovra-pensioni-2026-aumenti-delleta-pensionabile-dal-2027-con-esclusione-della-pensione-per-anzianita-lavori-gravosi-e-usuranti/ per la relativa notizia degli esclusi.

 

ALTRE MISURE sulle PENSIONI

I trattamenti previdenziali per le persone disagiate con almeno 70 anni previste dall‘articolo 38, comma 1, della legge 448/2001 sono aumentati di 20 euro ed il tetto di reddito per accedervi è aumentato di 260 euro.

 

ART. 41. (Incremento delle pensioni in favore dei soggetti in condizioni disagiate)
1. Nell’ambito del processo di incremento delle pensioni per i soggetti in condizioni disagiate, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’importo mensile di cui all’alinea dell’articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e l’importo annuo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38, aumentato ai sensi della lettera d) dell’articolo 38, come rideterminati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono incrementati rispettivamente di 20 euro e di 260 euro.

 

Dal 2027 il TFS dei dipendenti pubblici sarà pagato dopo 9 mesi dal pensionamento in luogo degli attuali 12 mesi; nel caso di liquidazione scaglionata a rate, per quelle successive alla prima resta invece fisso l’intervallo annuale per ottenere la seconda e l’eventuale terza e ultima tranche.

 

ART. 44. (Misure in materia di liquidazione dei trattamenti di fine rapporto nel pubblico impiego)
1. Con effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, all’articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, al primo periodo, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».

 

fondi pensione potranno investire in settori strategici: infrastrutture turistiche, culturali, ambientali, idriche, stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, sanitarie, immobiliari pubbliche non residenziali, telecomunicazioni, anche digitali, produzione e trasporto di energia.

 

ART. 45. (Disposizioni per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari)
1. All’articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis:
1) dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) i limiti massimi di investimento, anche in via indiretta tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o tramite titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all’articolo 5, comma 2-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130, in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, incluse quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia;»;
2) dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) i procedimenti e le condotte che i fondi pensione sono tenuti ad adottare in caso di superamento temporaneo dei limiti massimi di investimento definiti dalla lettera a-bis), ivi compresi i termini per il rientro, gli obblighi di informativa alla COVIP e le misure correttive;»;
b) al comma 13, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c‑bis) il patrimonio del fondo pensione è investito in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, nonché su sistemi multilaterali di negoziazione aventi i requisiti informativi e organizzativi definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma la disciplina dei mercati di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato sono in ogni caso mantenuti a livelli prudenziali;».
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 mediante modifica del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.