Pensioni Personale Militare: Riscatto del servizio militare. Novità per la scelta del sistema – Sentenza Corte dei Conti

Una nuova sentenza fa luce sul riscatto ai fini pensionistici del servizio militare antecedenti all’anno 1998, sottolineando come, per il riconoscimento dei contributi maturati, per il personale militare, vada considerato il periodo di servizio effettivamente svolto e non la data di presentazione della domanda.

Ecco il commento del ns. esperto, Affaticati Rodolfo – Consulente Enasc di Previdenza Pubblica:

 

Con la Sentenza n. 8/2025 Sezioni Riunite della Corte dei Conti,  la Corte fornisce alcune regole sui riscatti e maggiorazioni di servizio per il personale militare che chiede di valorizzare alcuni periodi di servizio prestato ante 1998 per accedere ad un sistema di calcolo pensionistico con il sistema retributivo.

La questione che era posta all’attenzione della Corte riguardava il momento in cui sorgeva il diritto al riscatto e precisamente:

  • Nel momento in cui è stato svolto il servizio (ante 1998)
  • Alla data di presentazione della domanda di riscatto successivamente al 1998
  • La possibilità di esercitare il diritto al riscatto anche se fosse già stato raggiunto il limite massimo dei cinque anni per la valutazione delle maggiorazioni introdotto dalla riforma Dini e dal D.Lgs. 165/97, In quest’ultimo caso se, raggiunti i cinque anni di supervalutazioni, fosse possibile chiedere il riscatto dei periodi pre ruolo, oppure quelli svolti in accademia o corsi allievi e quali fossero i vantaggi.

Il periodo riscattato permetterebbe di implementare l’anzianità contributiva al 31/12/1995 e conseguentemente il passaggio ad un sistema di calcolo più favorevole.

Con la decisione della Corte dei Conti è stato chiarito che:

  • La domanda di riscatto è necessaria per l’istruzione della relativa pratica e per determinare l’onere ma la valutazione dei periodi nasce dal servizio svolto cioè da quando è stato effettivamente svolto;
  • Il limite dei cinque anni va calcolato alla data di svolgimento del servizio prestato e non dalla data di presentazione della domanda
  • La valorizzazione dei periodi resi ante 1998 è consentita anche oltre il limite dei cinque anni purché di riferisca a periodi antecedenti che si collocano prima del 1998 (data di entrata in vigore del D. DLG 165/97).

Pertanto:

  • La domanda di riscatto per periodi pregressi si può presentare in qualsiasi momento anche se sono stati superati i 5 anni di maggiorazioni;
  • Tale limite può essere superato solo per periodi antecedenti il 1998,
  • Eventuali maggiorazioni successive a tale data saranno compensate da una corrispondente riduzione dei periodi più recenti.

Premesso quanto sopra riteniamo opportuno farvi presente che nel caso in cui il riscatto comporti il passaggio al sistema interamente retributivo (18 anni al 31/12/1995) va fatta una valutazione dell’eventuale beneficio in quanto non sempre potrebbe essere più conveniente una pensione calcolata con il sistema retributivo rispetto ad una calcolata con il sistema misto.