L’Inps, con proprio messaggio n. 3036 del 13.10.2025, fornisce le indicazioni in merito al divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo previsto dall’art. 10 del D.lgs. 502/92 che prevede l’obbligo per i pensionati a produrre la dichiarazione dei redditi derivanti da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente.
Ecco il commento del ns. esperto, Affaticati Rodolfo – Consulente Enasc di Previdenza Pubblica:
” Obbligo di dichiarazione
I pensionati soggetti al divieto di cumulo parziale tra pensione e redditi da lavoro autonomo devono dichiarare entro il 31 ottobre 2025 i redditi da lavoro autonomo percepiti nel 2024 (in linea con la scadenza della dichiarazione IRPEF 2024).
Esclusione dall’obbligo
Non devono presentare la dichiarazione (perché i loro redditi sono pienamente cumulabili con la pensione):
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Titolari di pensione o assegno di invalidità con decorrenza entro il 31 dicembre 1994.
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Titolari di pensione di vecchiaia (dal 1° gennaio 2001 pienamente cumulabile con redditi da lavoro).
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Pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo (dal 2009 totalmente cumulabili).
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Pensioni di anzianità o prepensionamento (dal 2009 totalmente cumulabili).
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Pensioni o assegni di invalidità con almeno 40 anni di contributi.
Pensionati soggetti all’obbligo
Devono presentare la dichiarazione i pensionati non compresi nei casi sopra.
Tuttavia:
- Se il reddito da lavoro autonomo nel 2024 non supera € 7.781,93, non si applica il divieto.
- Sono esclusi anche i redditi da attività socialmente utili, cariche elettive o incarichi pubblici (come gettoni di presenza o indennità parlamentari).
- Le indennità per giudici tributari e sacerdoti non incidono sul cumulo.
Dipendenti pubblici
Per i pensionati della Gestione pubblica, il divieto di cumulo riguarda i trattamenti di inidoneità/invalidità (inclusi quelli per dispensa dal servizio). Pertanto il cumulo parziale si applica alle pensioni: di inidoneità alle mansioni, inabilità a proficuo lavoro, pensioni privilegiate.
Per i relativi trattamenti pensionistici la legge 388/2000 prevede che le pensioni anticipate erogate dalla Gestione pubblica, eccedenti l’importo del trattamento minimo del FPLD cono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura:
- Cumulo con redditi da lavoro autonomo fino al 70%.
- Cumulo con redditi da lavoro dipendente fino al 50%
- Le trattenute non possono superare il 30% dei redditi
La pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi capacità lavorativa (legge 335/95) è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa sia dipendente che autonoma svolta in Italia o all’estero e con l’iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
Se si verifica una delle predette cause di incompatibilità il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all’INPS che revoca la pensione di inabilità e liquida, se ricorrono le condizioni, l’assegno ordinario di invalidità oppure per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici la pensione di inabilità ordinaria, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell’incompatibilità stessa.
Lavoratori INPGI e sportivi
- Per gli iscritti INPGI, valgono le stesse regole di cumulo e dichiarazione.
- Dal 1° luglio 2023, anche i lavoratori sportivi (professionisti e dilettanti) devono rispettare queste regole.
Magistrati onorari
I magistrati onorari confermati che non scelgono il regime di esclusività e sono iscritti alla Gestione separata devono presentare la dichiarazione Redditi da dichiarare
I redditi vanno dichiarati:
- Al netto dei contributi previdenziali e assistenziali.
- Al lordo delle ritenute fiscali.
- Il reddito d’impresa si dichiara al netto delle eventuali perdite deducibili.
Come presentare la dichiarazione
Si presenta online sul sito INPS:
- Con SPID, CNS, CIE o eIDAS.
- Servizio: “La dichiarazione della situazione reddituale (RED)”, selezionando
“Campagna RED 2025 – anno reddito richiesto 2024”. Sanzioni
Sanzioni
Chi non presenta la dichiarazione deve versare all’INPS una somma pari all’intera pensione annuale percepita per l’anno in questione.
L’INPS può trattenere tale importo direttamente dalle rate di pensione
Dichiarazione preventiva per il 2025
Chi svolge attività autonoma nel 2025 deve anche comunicare in via preventiva il reddito che prevede di conseguire.
Le trattenute verranno poi conguagliate nel 2026 in base ai redditi effettivi.
Modalità di compilazione
Devono essere indicati:
- Fino a sei periodi di lavoro con data inizio/fine e reddito corrispondente.
- In assenza di redditi, va comunque compilato con importo “0” per il periodo gennaio–dicembre 2024 (o 2025). “
