In tempo di crisi anche un contratto di lavoro part-time è buono per cercare di mandare avanti la famiglia o iniziare ad arricchire di esperienze il proprio curriculum. Così, anche l’azienda trova più conveniente assumere dipendenti che svolgano orario di lavoro ridotto in modo da diminuire il peso fiscale connesso alla loro regolarizzazione. Spesso, si parla genericamente di «part-time» o «lavoro a tempo parziale» (contrapponendolo al lavoro full-time o «a tempo pieno»).
Tuttavia esistono diverse forme di contratto di lavoro part-time.
In particolare si tratta di tre tipi, il part-time orizzontale, quello verticale e quello misto.
Cerchiamo quindi di capire quali sono le differenze tra i 3 part-time, scoprire come funzionano e verificarne il rapporto con la futura pensione.
STORIA
Il contratto part-time si è sviluppato come prassi nell’ambito dei rapporti di lavoro ed ha trovato una prima disciplina soltanto negli anni ottanta con il Decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726(“Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali“) convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863.
Successivamente il lavoro a tempo parziale ha trovato una più organica disciplina nel 2000, con il Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 61 (modificato poi dall’art. 46 della Legge Biagi e poi dall’art. 1, comma 44, legge 24 dicembre 2007, n. 247).
In particolare, la legge n. 247/2007, di attuazione del protocollo sul welfare, nel definire i principi e i criteri direttivi che devono guidare il Governo nell’attuazione della delega per il riordino degli incentivi all’occupazione, con riferimento all’istituto del part-time prevede, nell’ambito del complessivo riordino della materia, incentivi per la stipula di contratti a tempo parziale con orario giornaliero elevato e agevolazioni per le trasformazioni, anche temporanee e reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale avvenute su richiesta di lavoratrici o lavoratori e giustificate da comprovati compiti di cura.
La legge oggi lascia molto spazio alla contrattazione collettiva che, integrando la disciplina legale, regola in concreto il lavoro a tempo parziale.
CARATTERISTICHE
Il contratto di lavoro part-time è un normale contratto di lavoro subordinato quindi può essere sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato. Deve essere redatto in forma scritta ai fini della prova e deve contenere l’indicazione precisa della durata della prestazione lavorativa e dell’orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Il lavoro part-time (o contratto di lavoro a tempo parziale) è caratterizzato da un orario di lavoro, fissato dal contratto individuale di lavoro, inferiore rispetto all’orario di lavoro normale (full-time) previsto dalla legge (40 ore settimanali) o dal contratto collettivo.
PART-TIME ORIZZONTALE
Rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale che è quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro, ad esempio:
-
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 14 o dalle 14 alle 18.
PART-TIME VERTICALE
Rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale che è quello in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno, ad esempio:
-
il lavoratore che lavoro il lunedì, il mercoledì ed il venerdì per 8 ore giornaliere.
PART-TIME MISTO
Rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto che è quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità precedentemente indicate, cioè un misto tra orizzontale e verticale, ad esempio:
-
dal lunedì al mercoledì full-time 8 ore al giorno e giovedì e venerdì part time solo la mattina.
Tali definizioni, dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81/2015, ossia dal 25 giugno 2015, sono da considerarsi ancora valide.
Nella nuova normativa viene eliminata la differenziazione del part-time in verticale, orizzontale o misto, così come viene eliminata la differenziazione tra clausole elastiche.
COMPATIBILITÀ del PART-TIME con ALTRI CONTRATTI di LAVORO
Il part-time, ossia il contratto di lavoro a tempo parziale, è applicabile oltre che al contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche:
al contratto di inserimento,
al contratto di apprendistato
ed al contratto a tempo determinato (contratto a termine)
ai soci di cooperativa
ai dirigenti
ai lavoratori in mobilità
ai lavoratori chiamati a sostituire coloro che si assentano per godere il congedo di maternità o il congedo di paternità
DOPPIO LAVORO nel COMPARTO LAVORATORI PRIVATI
Nessuna norma vieta il cumulo di prestazioni lavorative e la possibilità di svolgere più lavori alle dipendenze di più datori di lavoro.
Nel caso in cui il lavoratore cumuli due o più contratti part-time con una pluralità di datori di lavoro, ad esempio, un part-time dalle 9 alle 13 ed un altro part-time dalle 16 alle 20, resta fermo l’obbligo del rispetto dei limiti di orario di lavoro settimanali.
Il lavoratore ha l’onere di comunicare ai datori di lavoro l’ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività, nel rispetto dei limiti relativi al riposo giornaliero (11 ore nelle 24) e del riposo settimanale.
A questa possibilità è posto il limite del dovere di fedeltà da parte del lavoratore e del divieto di concorrenza.
DOPPIO LAVORO nel COMPARTO DEL PUBBLICO IMPIEGO
In via generale è fatto divieto per i dipendenti delle PP.AA. di svolgere un secondo lavoro, salvo la possibilità di presentare domanda per una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.
Se il nulla osta viene concesso, (non c’è più l’obbligo dell’amministrazione di accettare ovvero differire per sei mesi la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time) costoro, infatti, possono svolgere anche altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, purché non vi sia conflitto di interessi con le funzioni ricoperte presso la P.A. e purché il secondo
rapporto di lavoro non intercorra con altro datore pubblico, se si eccettua la previsione dell’art. 17, comma 18, 1. della legge n. 127/1997, che consente, ma solo negli enti locali, di affiancare al proprio impiego pubblico part-time una seconda attività lavorativa da svolgersi presso altro ente pubblico.
DISCIPLINA del CONTRATTO
Il lavoratore part-time ha diritto alla parità di trattamento, ossia al medesimo trattamento che riceve il lavoratore a tempo pieno inquadrato nello stesso livello, infatti:
- Beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno, sia per quanto riguarda l’importo della retribuzione oraria, la durata del periodo di prova e delle ferie annuali, la durata del congedo di maternità/paternità e, dei riposi giornalieri, nonché riguardo alla durata della conservazione del posto in caso di malattia/infortunio, i diritti sindacali ed il calcolo delle competenze indirette e differite previste nei C.C.N.L..
- Riceve un trattamento economico proporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, con particolare riferimento alla retribuzione globale e le sue singole componenti, la retribuzione feriale e i trattamenti economici per malattia, infortunio, malattia professionale e maternità.
STRUMENTI di FLESSIBILITA’
Rispetto alla precedente disciplina, il D.lgs. 276/2003 prevede maggiore flessibilità nella gestione dell’orario di lavoro e minori vincoli per la richiesta di prestazione di lavoro supplementare, lavoro straordinario nonché per la stipulazione di clausole flessibili o elastiche.
I contratti collettivi devono stabilire i limiti, le causali (per il lavoro supplementare), le condizioni e modalità (per il lavoro elastico e flessibile) e le sanzioni legati al ricorso al lavoro supplementare, elastico e flessibile.
In ogni caso:
- Lavoro supplementare: è l’orario di lavoro prestato oltre l’orario di lavoro stabilito nel contratto individuale di lavoro part-time orizzontale (anche a tempo determinato), ma entro il limite del tempo pieno. Il lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore. La mancanza del consenso non costituisce mai un giustificato motivo di licenziamento.
I contratti collettivi stabiliscono anche il trattamento economico per le ore di lavoro supplementare.
- Lavoro straordinario: è il lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro full-time fissato dalla legge o dal contratto collettivo. È ammissibile solo nel rapporto di lavoro part-time di tipo verticale o misto anche a tempo determinato.
- Lavoro elastico: è prestato per periodi di tempo maggiori rispetto a quelli definiti nel contratto di lavoro part-time verticale o misto, a seguito della stipulazione di specifiche clausole.
- Lavoro flessibile: è prestato in periodi di tempo diversi, rispetto a quelli fissati nel contatto di lavoro part-time di tutte e tre le tipologie, a seguito della stipulazione di specifiche clausole. Il lavoro a turni non integra una clausola flessibile.
Le clausole elastiche e flessibili possono essere stipulate anche per i contratti a tempo determinato. La disponibilità del lavoratore allo svolgimento di lavoro flessibile ed elastico deve risultare da un patto scritto, anche contestuale al contratto individuale, e, salve diverse intese fra le parti, per l’operatività delle modifiche di variazione richieste dal datore è richiesto un periodo di preavviso di almeno due giorni lavorativi (nel settore pubblico il termine di preavviso è di 10 giorni).Sono i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale a fissare la possibilità di ricorrere a clausole elastiche o flessibili.
In assenza dell’intervento della contrattazione collettiva, il datore di lavoro e i lavoratori non possono più concordare direttamente clausole flessibili ed elastiche.
PENSIONE: QUANTO INCIDE il PART-TIME?
Quando si lavora part-time, i contributi previdenziali vengono calcolati in base alla retribuzione effettivamente percepita, che è generalmente inferiore rispetto a quella di un lavoratore a tempo pieno.
Questo significa che l’attività lavorativa in part-time se non sempre comporta un allungamento della data di pensione influisce sempre negativamente sull’importo pensionistico considerato che la retribuzione percepita è inferiore rispetto ad un lavoratore a tempo pieno (salvo non vengano erogate indennità mensili che portino quindi la retribuzione ad un importo pari ad un tempo pieno).
IL MINIMALE per L’ACCREDITO di UN ANNO di CONTRIBUTI
Il minimale settimanale per l’accredito di un anno intero di contributi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Quindi nel 2025 è di almeno € 241,36 a settimana e nell’anno di € 12.551,00 (minimo 2025 € 603,40).
Per un lavoratore dipendente devono essere versati all’Inps € 4.141,83 di contributi (aliquota del 33% suddivisa tra azienda e lavoratore) – 33% di € 12.551,00 – nel corso dell’anno per coprire un anno di contributi.
Nel caso in cui l’importo sia inferiore, il lavoratore si troverà meno di 52 settimane ai fini del diritto alla pensione.
Un lavoratore a tempo parziale quindi, con retribuzione annua inferiore al minimale annuo, potrebbe non maturare le 52 settimane per la pensione ma in proporzione alla retribuzione percepita.
Il minimale contributivo è dunque la retribuzione minima sulla cui base devono essere calcolati i contributi, cioè i versamenti all’Inps che il datore di lavoro deve effettuare per la prestazione lavorativa svolta dal dipendente. Normalmente il minimale contributivo è stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.): gli accordi di secondo livello e il contratto individuale, difatti, possono stabilire il minimale contributivo solo se l’importo è maggiore di quello indicato nel C.C.N.L. .
La legge, in ogni caso, prevede un minimale giornaliero inderogabile, sotto il quale nessun minimale contrattuale può scendere.
Questo minimale è pari al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione.
Considerando che l’importo del trattamento minimo, per il 2025, ammonta a 603,40 euro mensili, il minimale giornaliero inderogabile è pari a 57,32 euro.
Ciò significa che se il contratto collettivo riconosce una retribuzione giornaliera inferiore a questo valore, il datore di lavoro è comunque obbligato a pagare i contributi su un reddito minimo giornaliero di 57,32 euro.
L’obbligo di osservare il minimale contributivo non sussiste se il datore di lavoro versa trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche, d’importo inferiore al limite minimo.
Quanto esposto in merito alla retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, vale anche per i lavoratori di società ed organismi cooperativi, e per i lavoratori soci delle cooperative sociali e di altre cooperative.
Per i lavoratori a tempo parziale non deve essere rispettato il minimale contributivo “intero”, ma questo deve essere riproporzionato su base oraria e sulle giornate lavorative settimanali (di norma 6, 5 per la settimana corta).
Ipotizzando, ad esempio, un orario di 40 ore settimanali su 6 giorni, si deve calcolare il minimale orario in questo modo: 57,32 x 6 /40. Si deve cioè moltiplicare il minimale contributivo giornaliero per le 6 giornate lavorative, e dividerlo per le 40 ore settimanali di lavoro ordinario, per ricavare il minimale orario.
Il risultato, pari a 8,59 euro, corrisponde dunque al minimale orario sotto cui il datore non può scendere per il calcolo dei contributi: in pratica, nell’ipotesi osservata i contributi vanno calcolati su una paga pari a 8,59 euro l’ora (per l’anno 2025), anche se la paga oraria risulta più bassa.
Il minimale contributivo non deve essere confuso con lo stipendio minimo per l’accredito di un anno intero di contributi presso l’Inps. Questa retribuzione, difatti, corrisponde all’imponibile minimo che serve perché in un anno tutte le 52 settimane siano riconosciute ai fini del diritto alla pensione, ed è pari al 40% del trattamento minimo.
Per il 2025, il valore della retribuzione minima per l’accredito intero dei contributi è pari a 241,36 euro a settimana (603,40 x 40%); in un anno è necessario raggiungere uno stipendio, al lordo dei contributi, di € 12.550,72, arrotondato ad € 12.551,00 (241,36 x 52). Ciò comporta che i contributi versati (per un lavoratore dipendente, considerando un’aliquota del 33%) debbano corrispondere ad almeno 79,65 euro alla settimana ed a 4.141,82 euro all’anno: in caso contrario, l’annualità non vale per intero ai fini della pensione (come se il lavoratore non avesse prestato la propria attività per tutto l’anno). Il datore di lavoro, infatti, mentre è obbligato al calcolo dei contributi sul minimale, non è obbligato anche al loro calcolo sullo stipendio minimo per l’accredito di un anno di contribuzione.
Se il lavoratore svolge la propria attività a tempo pieno il problema non si pone, perché il rispetto del minimale contributivo giornaliero garantisce sempre l’accredito di una settimana di contributi.
L’argomento riguarda il calcolo dell’anzianità di contribuzione pensionistica per i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale in cui alcune settimane non sono interessate da attività lavorativa (lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico).
Per i periodi anteriori al 1° gennaio 2021, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati in ragione di part-time verticale o ciclico è subordinato alla presentazione di apposita domanda all’INPS.
COME VIENE CALCOLATA la PENSIONE
La pensione viene calcolata con riferimento agli ultimi 5 e 10 anni di retribuzioni pensionabili.
Con il lavoro part-time viene ampliato il periodo temporale entro cui ricercare le retribuzioni pensionabili per il calcolo della quota A (ultimi cinque anni per anzianità maturata entro il 1992) e della quota B (ultimi 10 anni per anzianità maturata dal 1993 sino al 1995 o sino 2011 a seconda dei casi) di un periodo pari esattamente al numero di settimane mancanti all’anno pieno ai fini della misura della pensione.
Nel pubblico impiego invece per la determinazione delle quote retributive di pensione si continuerà ad utilizzare il valore della retribuzione (virtuale) prevista per il rapporto di lavoro a tempo pieno (art. 8 L. n. 554/1988).
RISCATTO
Nel nostro ordinamento è possibile riscattare i periodi di part-time (solo successivi al 31 dicembre 1996) grazie all’art. 8 della Legge n. 564/1996 a condizione che risultino non lavorati e che siano collocati entro il periodo temporale del rapporto di lavoro. Il riscatto è possibile quando non sia stata presentata domanda di versamenti volontari entro il termine previsto dall’art. 8 Legge n. 564/1996.
VERSAMENTI VOLONTARI
In alternativa al riscatto, si può chiedere la prosecuzione volontaria della contribuzione ad integrazione della retribuzione persa a condizione che sia almeno un anno di contribuzione negli ultimi 5 anni (Circolare INPS n.220/1996).
I lavoratori possono essere autorizzati ai versamenti volontari a condizione che presentino domanda di autorizzazione, pena la decadenza, entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna ai lavoratori della certificazione unica riferita all’anno interessato. Visto che la certificazione unica deve essere consegnata di norma entro il 15 marzo dell’anno successivo (o entro 12 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro) la domanda per l’anno 2025 scadrà il 15 Marzo 2026.
Se il termine è scaduto bisogna presentare una domanda di riscatto.
La contribuzione volontaria ad integrazione per i periodi di attività lavorativa subordinata part-time è compatibile con contestuale contribuzione versata nella gestione separata dei lavoratori parasubordinati (Circolare INPS n. 54/2007).
DEROGHE al REGIME dei MINIMALI INPS
Il meccanismo del minimale contributivo e quello della retribuzione minima per l’accredito di un anno di contributi, non si applicano alle seguenti categorie di lavoratori:
- lavoratori del settore pubblico (art. 8, comma 2 Legge n. 554/1988);
- lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (In questo caso la copertura di un anno intero di contribuzione avviene qualora per ciascuna settimana risulti una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 24 ore lavorative (ex art. 10 del Dpr 1403/1971) la cui retribuzione oraria risulta fissata convenzionalmente);
- operai agricoli;
- apprendisti;
- periodi di servizio militare o equiparato per espressa previsione normativa (articolo 7, co. 5 del decreto legge 463/1983)
