Assegno Sociale: La Cassazione chiarisce i requisiti per i separati. Vademecum Enasc

La Cassazione, con la Sentenza n. 23407 del 2025, è intervenuta in merito ai requisiti per l’accesso all’ Assegno Sociale da parte di coniugi che, in fase di separazione, non hanno richiesto l’assegno di mantenimento.

Ribaltando la decisione dell’INPS, la Corte ritiene che per accedere alla prestazione (nel rispetto della soglia anagrafica necessaria, pari a 67 anni di età) assuma come unica rilevanza fondamentale lo stato di bisogno economico, a prescindere dalla presenza o meno di un assegno di mantenimento assegnato.

Facciamo un po’ di chiarezza sull’argomento, in special modo sui requisiti per l’ottenimento dell’assegno sociale.

L’ Assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, rivolta ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.
Dal 1° gennaio 1996, l’Assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.

La prestazione ha natura assistenziale.

Il beneficio economico non è:

  • reversibile ai familiari superstiti;
  • gravato da imposte;
  • esportabile;
  • cedibile;
  • sequestrabile;
  • pignorabile.

Il beneficio è rivolto:

  • ai cittadini italiani;
  • ai cittadini comunitari iscritti all’Anagrafe del comune di residenza;
  • ai cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario (articolo 19, commi 2 e 3, decreto legislativo 30/2007);
  • ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ai cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

I beneficiari devono percepire un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.

Il pagamento dell’Assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza avviene annualmente.

L’importo dell’assegno per il 2025 è pari a 538,69 euro per 13 mensilità.

Il soggetto richiedente deve avere un reddito annuo inferiore a 7.002,97 euro se non coniugato, elevato a 14.005,94 euro se è coniugato.

Hanno diritto all’Assegno in misura intera (538,69 euro per 13 mensilità):

  • i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
  • i soggetti coniugati che hanno un reddito coniugale inferiore all’importo totale annuo dell’Assegno sociale (7.002,97 euro).

Hanno diritto all’Assegno in misura ridotta:

  • i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo totale annuo dell’Assegno sociale;
  • i soggetti coniugati che hanno un reddito coniugale compreso tra l’ammontare annuo dell’Assegno (7.002,97 euro) e il doppio dell’importo annuo dell’Assegno (14.005,94 euro).

L’Assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF.

In caso di assenza del titolare della prestazione dal territorio nazionale, l’assegno sociale viene sospeso se il soggiorno all’estero si protrae per più di 29 giorni continuativi e la sospensione opera dal momento in cui ci si allontana dal territorio italiano.

In caso di sospensione, se questa si protrae per più di un anno, la prestazione è revocata.

Per ottenere l’Assegno, tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • 67 anni di età;
  • stato di bisogno economico;
  • cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
  • residenza effettiva in Italia;
  • requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).

Inoltre:

  • i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari familiari di cittadini comunitari devono essere iscritti all’anagrafe del comune di residenza;
  • i cittadini extracomunitari devono essere titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

 

Quindi con la sentenza n. 23407/2025, viene sancito il diritto alla corresponsione dell’Assegno Sociale con unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, condizione che si può desumere dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti. Di contro, la mancata richiesta di mantenimento in sede di separazione di per sé non ha alcun valore indicativo della reale situazione economica del richiedente.

 

D’altronde il Patronato Enasc, nel passato e per la precisione nel 2022, aveva ottenuto una vittoria contro l’Inps per lo stesso argomento trattato dalla Cassazione con il riconoscimento dell’assegno sociale nei confronti di un assistito per il quale l’Inps di Caserta aveva rigettato la domanda ritendo non provato lo stato di bisogno economico.

In precedenza, e per la precisione nel 2021, sempre il Patronato Enasc era uscito vincitore contro l’Inps di Catania con il riconoscimento dell’assegno sociale, nei confronti di una assistita, che si era separata, dal proprio coniuge, in prossimità della richiesta della prestazione pensionistica.

 

In buona sostanza viene consolidato pertanto un orientamento già affermato in passato con la sentenza della Corte di Cassazione del 6 ottobre 2022 n. 29109, decisione relativa sempre al diritto di percepire l’Assegno Sociale, in quel caso da parte del coniuge che ha rinunciato all’assegno di mantenimento in seguito alla separazione.